Il MEF ha fornito, con atto di indirizzo del 22 dicembre 2025, una serie di chiarimenti interpretativi in tema di riporto delle perdite fiscali nell’ipotesi in cui, nel periodo d’imposta, siano percepiti proventi fiscalmente non imponibili come i contributi Covid-19, fornendo indicazioni rilevanti per la corretta applicazione della disciplina del TUIR.
Il documento chiarisce anzitutto che i contributi riconosciuti alle imprese, inclusi quelli erogati sotto forma di crediti d’imposta, non possono essere qualificati né come proventi esenti né come proventi esclusi, in quanto le disposizioni istitutive stabiliscono espressamente che tali somme non concorrono alla formazione del reddito d’impresa, non rilevano ai fini IRAP e non incidono sul pro-rata di deducibilità delle spese generali e degli interessi passivi previsto dagli artt. 61 e 109, c. 5, TUIR.
Pur in presenza della piena deducibilità dei costi direttamente e indirettamente correlati a tali contributi, il MEF precisa che essi non determinano una riduzione dell’ammontare delle perdite fiscali riportabili, poiché non rientrano nell’ambito applicativo dell’art. 84 TUIR, che disciplina esclusivamente il trattamento dei proventi esenti.
La norma richiamata, infatti, prevede che le perdite siano ridotte dell’importo dei proventi esenti, al netto dei componenti negativi non dedotti, distinguendo tale categoria dai proventi esclusi, introdotti con la riforma dell’IRES del 2004 e caratterizzati da un regime sostanzialmente assimilabile a quello dei proventi imponibili, con conseguente deducibilità dei costi e possibilità di riporto delle perdite.
Negli anni successivi, il legislatore ha introdotto numerosi strumenti agevolativi, in particolare i contributi emergenziali connessi alla pandemia da Covid-19, qualificandoli come “non concorrenti” alla formazione del reddito, senza ricondurli né alla categoria degli esenti né a quella degli esclusi.
Secondo il MEF, tali contributi configurano un vero e proprio tertium genus, espressamente riconosciuto anche dal D. Lgs. 13/2024, che distingue in modo sistematico tra redditi esenti, redditi esclusi e redditi non concorrenti.
Poiché l’art. 84 TUIR fa riferimento esclusivamente ai proventi esenti, la riduzione delle perdite fiscali non può trovare applicazione nei confronti dei contributi qualificati come non concorrenti, per i quali rimangono deducibili sia i costi specifici sia quelli promiscui, come confermato dalle stesse norme agevolative.
Tale interpretazione, più favorevole rispetto al regime dei proventi esenti, è destinata ad applicarsi anche alle altre misure agevolative che adottano formulazioni analoghe in ordine alla non concorrenza alla formazione del reddito.


