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Sulle esposizioni sotto forma di derivati garantiti da contante

3 Dicembre 2025
Di cosa si parla in questo articolo

EBA, con Q&A n. 7124/2024, ha chiarito le condizioni per cui eventuali derivati garantiti da contante, ex art 11 CBD, rilevino come esposizioni verso l’ente creditizio controparte, ovvero, in particolare, se il termine “esposizione” ex art. 129, par. 1, lett. c) CRR debba o meno considerare e includere le garanzie in contanti, detenute dall’emittente delle obbligazioni garantite dalle controparti di contratti derivati.

EBA ricorda che, ai sensi dell’art. 111, par. 6 e 7, del CRR, l’esposizione verso gli enti creditizi sotto forma di contratti derivati, ai fini dei requisiti patrimoniali per il rischio di credito di controparte è determinata al netto delle garanzie in contanti ricevute, in linea con le disposizioni di cui al capo 4 e al capo 6 del CRR.

Le garanzie ricevute dall’emittente di obbligazioni garantite hanno lo scopo di mitigare l’esposizione nei confronti della controparte dell’operazione in derivati: la garanzia in contanti ha l’effetto di aumentare il credito (o, equivalentemente, di diminuire il debito) del conto operativo generale dell’emittente presso la banca centrale.

In quanto tale, essendo indistinguibile all’interno del patrimonio dell’emittente, non può essere separata a beneficio del programma di obbligazioni garantite (ad esempio, annotando l’importo della garanzia in contanti ricevuta con la registrazione nel registro di copertura dell’operazione derivata associata).

Al contrario, la garanzia ricevuta costituisce un obbligo dell’emittente delle obbligazioni garantite di restituzione alla controparte/fornitore della garanzia al momento della rivalutazione del netting set dell’operazione in derivati, che non richiede più margini di variazione in tale misura, costituendo così un obbligo latente copribile ai sensi dell’art. 15, par. 3, c. 1, lett. c), della Direttiva (UE) 2019/2162 (CBD).

L’incapacità di un patrimonio obbligazionario garantito di onorare tale obbligo di rimborso, che è teoricamente esigibile in qualsiasi momento, costituirebbe una violazione del contratto o un mancato pagamento, ai sensi della documentazione standard che disciplina la transazione, con conseguente risoluzione anticipata della transazione derivata, in linea con il punto d) dell’art. 11, par. 1, della CBD, impedendo così la prosecuzione dell’operazione in derivati, come richiesto dall’art. 11, par. 1, lett. d), del CBD, proprio come potrebbe diventare rilevante per la protezione degli investitori in obbligazioni garantite a causa del passaggio dal primo al secondo ricorso.

Pertanto, affinché la garanzia in contanti sia presa in considerazione nel determinare in che misura operazioni in derivati garantite da contante, ai sensi dell’art 11 del CBD, contino come esposizioni verso l’ente creditizio controparte e, quindi, utilizzi i corrispondenti limiti legati al CQS come richiesto dall’art. 129, par. 1 bis, del CRR, essa deve essere completamente separata, a beneficio del programma di obbligazioni garantite (art. 12, par. 1, c. 2, CBD).

Tale requisito implica il soddisfacimento delle seguenti condizioni:

  • esiste un accordo giuridicamente valido e applicabile secondo cui la garanzia ricevuta può essere utilizzata per compensare gli importi dovuti all’emittente delle obbligazioni garantite in caso di risoluzione anticipata involontaria (“violazione del contratto”) del derivato (ad esempio, a causa delle clausole di compensazione mediante novazione degli importi di chiusura nell’accordo quadro ISDA), ai sensi dell’art. 30, par. 1, lett. a), del CDR (UE) 2016/2251
  • la garanzia in contanti ricevuta è effettivamente separata a beneficio degli investitori in obbligazioni garantite, in linea con i requisiti nazionali che recepiscono l’art. 12, par. 1, della CBD.

La prima condizione garantisce che sia soddisfatto lo scopo della collateralizzazione, ovvero mitigare l’esposizione dell’emittente/del patrimonio obbligazionario garantito nei confronti della controparte in caso di risoluzione anticipata (involontaria) dell’operazione in derivati, mentre la valutazione di mercato del derivato sottostante costituisce un credito dell’emittente/del patrimonio obbligazionario garantito.

La seconda condizione ha lo scopo di consentire al patrimonio obbligazionario garantito – in caso di separazione del patrimonio – di adempiere all’obbligo (potenzialmente a brevissimo termine) di restituire alla controparte la garanzia ricevuta nell’ambito di un’operazione derivata in corso.

In assenza delle condizioni di cui sopra, per EBA, la garanzia in contanti non può essere presa in considerazione ai fini della compensazione con i contratti derivati.

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