Il CNDCEC (Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili) ha pubblicato un documento che approfondisce il tema dell’individuazione del titolare effettivo all’interno della Pubblica Amministrazione (PA) e delle società a partecipazione pubblica.
L’individuazione del titolare effettivo nella PA non è un mero adempimento formale, ma un presidio essenziale per garantire trasparenza, responsabilità amministrativa e integrità nella gestione delle risorse pubbliche.
Tale individuazione costituisce infatti un pilastro del sistema di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, anche in contesti non privatistici: se nei soggetti privati l’identificazione deriva da criteri basati su proprietà, controllo e rappresentanza legale, negli enti pubblici tali concetti assumono un significato peculiare e richiedono un adattamento interpretativo.
La definizione di titolare effettivo, come consolidata dalle Raccomandazioni GAFI e recepita nel D. Lgs. 231/2007, individua la persona fisica che, in ultima istanza, possiede, controlla o beneficia di un ente o di un rapporto giuridico.
Tuttavia, nella PA non vi è un beneficiario economico finale: le risorse appartengono alla collettività, e l’ente agisce per finalità di pubblico interesse.
Per questo, il criterio della proprietà risulta inapplicabile, mentre assume rilievo il criterio del controllo istituzionale o gestionale, fondato sui poteri effettivi esercitati dagli organi di governo o dai dirigenti, e soprattutto il criterio residuale che individua il titolare effettivo nella persona fisica titolare di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione.
Il CNDCEC mette in luce che nelle PA il titolare effettivo deve essere identificato non come “beneficiario”, ma come responsabile della decisione: Sindaco, Presidente di Regione, Direttore generale o Dirigente competente, secondo l’assetto organizzativo e la natura dell’atto.
Lo studio richiama inoltre la crescente importanza di questo adempimento nei progetti finanziati dal PNRR, dove la tracciabilità dei flussi e la responsabilità gestionale richiedono di individuare chiaramente la persona fisica che governa le scelte operative.
Una parte significativa del testo è dedicata alle società a partecipazione pubblica, nelle quali la compresenza di elementi privatistici e pubblicistici rende più complessa l’applicazione dei criteri previsti dall’art. 20 del d.lgs. 231/2007.
Lo studio, in particolare, distingue fra:
- società in controllo pubblico, dove il titolare effettivo va individuato, secondo il criterio residuale, negli amministratori con poteri gestori
- società in house, considerate proiezioni organizzative dell’ente pubblico ma giuridicamente autonome, nelle quali sono gli organi di amministrazione a dover essere identificati come titolari effettivi
- società a partecipazione mista, dove l’identificazione richiede l’applicazione “scalare” dei criteri, senza sovrapporre artificiosamente titolarità pubbliche e private.
In conclusione, il documento evidenzia che l’individuazione del titolare effettivo nella PA non è un mero adempimento formale, ma un presidio essenziale per garantire trasparenza, responsabilità amministrativa e integrità nella gestione delle risorse pubbliche, confermando il ruolo centrale del professionista nell’applicazione concreta delle regole antiriciclaggio.

