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Giurisprudenza

Sequestro conservativo su beni di ex amministratore di S.p.A.

31 Ottobre 2025

Giorgio Toso, Praticante avvocato del Foro di Venezia

Tribunale di Milano, 20 febbraio 2025 – Dott. Nicola Fascilla

Di cosa si parla in questo articolo

Con ordinanza del 20 febbraio 2025, il Tribunale di Milano, Sez. Spec. Impresa, (Dott. Fascilla), ha accolto il ricorso ex art. 671 C.p.c. depositato da una società per azioni autorizzando il sequestro conservativo sui beni del resistente, ex amministratore delegato della società, ritenendo sussistenti i presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora. 

Sul fumus boni iuris, il Tribunale ha ricordato che esso ricorre quando sussistono elementi idonei ad operare “una prognosi di probabile esistenza del credito o del diritto fatto valere” ritenendolo integrato nel caso di specie: il resistente, nella sua carica di amministratore delegato della società, aveva concesso finanziamenti ad altra società di cui era socio e amministratore nonostante l’attività di finanziamento esulasse dall’oggetto sociale della ricorrente; inoltre, non aveva rispettato la procedura ex art. 2391 C.c né richiesto alcuna garanzia alla beneficiaria e questa versasse in stato di difficoltà finanziaria.

In punto di periculum in mora, il Tribunale ha ribadito i principi giurisprudenziali secondo cui questo ricorre allorquando esiste l’eventualità che, nelle more del giudizio di merito,il patrimonio del debitore venga depauperato o “trasformato” in modo tale da sottrarlo in tutto o in parte alla sua funzione di garanzia generica sancita dall’art. 2740 c.c.”.

Tale eventualità, che deve trovare riscontro in “dati esterni che attestino in modo sufficientemente univoco l’esistenza di un pericolo reale”, è stata ritenuta integrata nel caso di specie dal momento che contro la società beneficiaria del finanziamento (e contro il resistente) erano stati avanzati, a seconda dei casi, ricorsi per decreto ingiuntivo, istanze di nomina di arbitro e domande di mediazione per azioni di responsabilità ex art. 2476 C.c.

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