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Banche e assicurazioni: modifiche e chiarimenti alle norme prudenziali UE

29 Ottobre 2025
Di cosa si parla in questo articolo

La Commissione UE ha proposto delle modifiche alle norme prudenziali previste per le imprese di assicurazioni e dei chiarimenti sul trattamento prudenziale delle esposizioni delle banche UE verso programmi legislativi (legislative programmes) ai sensi dell’art. 133 CRR.

In particolare, la Commissione propone delle modifiche al Regolamento delegato (UE) 2015/35 in ambito Solvency II ed ha pubblicato dei nuovi Orientamenti sul trattamento delle esposizioni azionarie assunte nell’ambito di programmi legislativi, ai sensi dell’art. 133 del CRR, a sostegno del ruolo che gli investitori istituzionali come banche e imprese di assicurazione svolgono nel finanziamento dell’economia UE.

Queste misure realizzano la tabella di marcia definita nella strategia per l’Unione del Risparmio e degli Investimenti (SIU) e contribuiscono agli obiettivi più ampi dell’UE di sostenere gli investimenti privati, migliorare l’integrazione del mercato dei capitali e rafforzare la competitività a lungo termine dell’Europa, a vantaggio delle imprese e delle famiglie dell’UE.

Sono volte in particolare a promuovere gli investimenti azionari da parte di banche e assicuratori, anche quando tali investimenti sono effettuati insieme a enti pubblici, come la Banca europea per gli investimenti o le banche di promozione nazionali.

Le proposte di modifica alle norme prudenziali per le assicurazioni in ambito Solvency II

Le modifiche al Regolamento delegato Solvency II allineano le norme prudenziali per le compagnie di assicurazione alla Direttiva 2009/138/CE (Solvency II), come recentemente modificata dalla Direttiva (UE) 2025/2.

In particolare, incoraggiano gli investimenti a lungo termine, rafforzando la capacità di investimento delle imprese di assicurazione, consentendo loro di allocare più capitale al finanziamento dell’economia reale, mantenendo al contempo la solidità del quadro giuridico e la tutela degli assicurati.

Le modifiche al regolamento delegato:

  • includono un trattamento dedicato per gli investimenti azionari a lungo termine da parte delle compagnie assicurative, al fine di incoraggiare il finanziamento delle imprese europee e facilitarne l’accesso a capitali stabili e a lungo termine, anche attraverso private equity e venture capital
  • a sostegno delle priorità strategiche dell’UE, come la transizione verde e digitale o i progetti di sicurezza e difesa, introducono un nuovo trattamento preferenziale per gli investimenti azionari delle compagnie assicurative nell’ambito di programmi legislativi che prevedono sovvenzioni e garanzie pubbliche
  • elimina inoltre i costi prudenziali superflui per le compagnie assicurative che investono in cartolarizzazioni: questo è uno dei quattro obiettivi del pacchetto sulla cartolarizzazione adottato nel giugno 2025, volto a rilanciare il mercato delle cartolarizzazioni nell’UE
  • preserva la capacità degli assicuratori di offrire prodotti assicurativi sulla vita e pensionistici a lungo termine, rendendo il quadro prudenziale più favorevole all’attività assicurativa a lungo termine basata su garanzie
  • riduce gli oneri amministrativi semplificando gli obblighi di segnalazione e informativa, eliminando le sovrapposizioni con altre norme UE e introducendo una maggiore proporzionalità per gli assicuratori con modelli di business semplici.

Il trattamento prudenziale ai sensi del CRR per esposizioni verso programmi legislativi di investimento pubblico

La Comunicazione adottata dalla Commissione UE fornisce indicazioni su come le banche possano beneficiare di un trattamento prudenziale più favorevole ai sensi del CRR quando investono in azioni per il tramite di programmi di investimento pubblico strutturati, istituiti ai sensi del diritto dell’UE o nazionale.

Questi programmi, che combinano il sostegno pubblico (come garanzie o co-investimenti) con finanziamenti privati ​​e chiari meccanismi di vigilanza, sostengono settori fondamentali per la competitività e la sicurezza dell’Europa, tra cui le tecnologie pulite, l’innovazione digitale e la difesa.

Chiarendo le modalità di applicazione dell’art. 133, par. 5, del CRR, le linee guida promuovono pertanto un’applicazione coerente e trasparente in tutto il mercato unico.

Le banche che investono nell’ambito di programmi legislativi ammissibili potranno applicare un requisito patrimoniale inferiore a tali esposizioni, riflettendo il loro rischio ridotto, mantenendo al contempo solide garanzie di vigilanza e di stabilità finanziaria.

La Commissione ha istituito un registro pubblico dei programmi legislativi (legislative programmes), disponibile sul sito web della DG FISMA.

Le modifiche all’atto delegato di Solvency II sarà soggetto all’esame del Parlamento europeo e del Consiglio per un periodo massimo di tre mesi; le modifiche al Regolamento Delegato Solvency II si applicheranno contemporaneamente alla Direttiva (UE) 2025/2.

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