ESMA, con Q&A n. 2654/2025, ha chiarito quali siano le responsabilità dei prestatori di servizi per le cripto-attività (CASP) elencati dettagliatamente nell’art. 66/3 MICAR, in relazione ai white paper per criptovalute diverse da ART ed EMT ammesse alla negoziazione, prima del 30 dicembre 2024.
L’art. 66 del MICAR, infatti, dispone che i CASP:
- avvertano i clienti dei rischi associati alle operazioni in cripto-attività
- quando gestiscono una piattaforma di negoziazione di cripto-attività, scambiano cripto-attività con fondi o altre cripto-attività, prestano consulenza sulle cripto-attività o prestano servizi di gestione del portafoglio di cripto-attività, devono fornire ai loro clienti hyperlink ai White Paper sulle cripto-attività in relazione alle quali prestano tali servizi.
Nell’ambito delle disposizioni transitorie all’applicabilità del MICAR, l’art. 143, par. 2 stabilisce che “In deroga al Titolo II, solo i seguenti requisiti si applicano in relazione alle cripto-attività diverse dai token riferiti ad attività e dai token di moneta elettronica ammessi alla negoziazione prima del 30 dicembre 2024:
- Gli articoli 7 e 9 si applicano alle comunicazioni di marketing pubblicate dopo il 30 dicembre 2024
- entro il 31 dicembre 2027, i gestori delle piattaforme di negoziazione garantiscono che, nei casi previsti dal presente regolamento, sia elaborato, notificato e pubblicato un White Paper sulle cripto-attività conformemente agli articoli 6, 8 e 9 e aggiornato conformemente all’articolo 12“.
Per le cripto-attività di cui al Titolo II ammesse alla negoziazione prima del 30 dicembre 2024, pertanto, gli offerenti e i soggetti che richiedono l’ammissione alla negoziazione devono pertanto conformarsi esclusivamente alle norme di commercializzazione, mentre non vi è alcun obbligo di white paper.
Entro il 31 dicembre 2027, i gestori delle piattaforme di trading devono poi garantire la disponibilità di un white paper; in conformità con l’art. 66, par. 3 del MiCAR, devono inoltre pubblicare collegamenti ipertestuali a eventuali white paper (registrati) esistenti.
Infine, gli altri CASP di cui all’art. 66, par. 3, devono pubblicare solo collegamenti ipertestuali a eventuali white paper (registrati) esistenti: ESMA chiarisce pertanto che, in assenza di tali white paper, non hanno la responsabilità di garantirne la produzione.
Inoltre, l’Autorità sottolinea che, se la criptovaluta non è disponibile su una piattaforma di trading, potrebbe non essere disponibile un white paper, e ciò anche dopo il 31 dicembre 2027.


