EBA, con Q&A n. 2024/7189, ha chiarito se il calcolo della ponderazione del rischio (RW) delle esposizioni verso un OIC deve escludere le passività a breve termine, come i finanziamenti ponte, inclusi fra le voci fuori bilancio.
L’art. 132 quater, par. 1, del CRR, “Trattamento delle esposizioni fuori bilancio verso OIC” definisce un metodo di calcolo, per proiettare il livello di rischio corrente, dalle voci di bilancio di un OIC, alle voci fuori bilancio, come gli impegni in essere verso un OIC: questo metodo intende stimare una proxy di rischio ex ante (ossia RW) per le future esposizioni in bilancio, che rappresenta un’aspettativa a lungo termine del livello di rischio del portafoglio OIC.
Per un OICR chiuso (come un FIA), ciò corrisponde al presupposto che gli impegni in essere saranno investiti in attività di portafoglio con un profilo di rischio simile (ad esempio RWAE/E) e con un indice di leva finanziaria effettiva (ad esempio A/EQ) simile a quello del portafoglio corrente.
Per questa definizione di indice di leva finanziaria effettiva, tuttavia, le passività a breve termine possono inavvertitamente distorcere RW: nella fase iniziale di investimento di un OICR (come un FIA), quando l’EQ è basso e gli impegni in essere sono ancora ingenti, vengono spesso utilizzati finanziamenti ponte a breve termine per prefinanziare le richieste di capitale da parte degli investitori azionari.
I finanziamenti ponte sono utilizzati esclusivamente per la gestione della liquidità e rimborsati rapidamente (di solito in un periodo inferiore a 12 mesi) tramite richieste di capitale pianificate dagli investitori; gli impegni in essere fungono in questo caso da garanzia principale.
Includere i finanziamenti ponte nel calcolo di RW* potrebbe dunque:
- portare a una sovrastima man mano che l’A/EQ diventa elevato
- portare a forti fluttuazioni tecniche dell’A/EQ nel tempo, a causa delle successive richieste di capitale.
Di conseguenza, l’inclusione del finanziamento ponte a breve termine nel calcolo del RW potrebbe comprometterne l’obiettivo di riflettere l’esposizione ex ante ponderata per il rischio a lungo termine di un OICR.
Inoltre, i requisiti patrimoniali risultanti per l’esposizione fuori bilancio potrebbero essere ampiamente sovrastimati e persino superare il totale delle garanzie (ovvero gli impegni in essere), il che contrasta con il rischio generalmente basso associato al finanziamento ponte.
A tal proposito, nella richiesta di parere a EBA, viene fornito un esempio concreto di calcolo dei requisiti patrimoniali.
Per EBA, la ponderazione del rischio di una voce fuori bilancio potenzialmente convertibile in un’esposizione sotto forma di quote o azioni di un OIC, ai sensi dell’art. 132 quater, par. 1, lett. a), del CRR, dovrebbe riflettere il rischio della voce fuori bilancio, nel caso in cui venga utilizzata.
Conseguentemente, per la formula di cui all’articolo citato, il valore contabile delle attività (Ai) e del patrimonio netto dell’OIC (EQi) dovrebbe essere determinato nel caso in cui la voce fuori bilancio venga utilizzata: pertanto, nel caso in cui l’OICR abbia finanziato attività tramite un finanziamento ponte, il valore contabile delle attività dell’OICR corrispondenti al finanziamento ponte viene diminuito degli importi del finanziamento ponte che vengono immediatamente rimborsati, una volta che lo stesso importo viene utilizzato dalla voce fuori bilancio.
Tuttavia, il valore contabile delle attività dell’OICR corrispondenti al patrimonio netto viene aumentato dello stesso importo, poiché l’importo utilizzato aumenta il valore contabile delle attività dell’OICR, mentre qualsiasi altro finanziamento ponte rimarrà riflesso nel valore contabile delle attività dell’OICR, corrispondenti al finanziamento ponte, fino all’effettivo rimborso.
Il valore contabile del patrimonio netto dell’OICR viene quindi aumentato dell’importo utilizzato dalla voce fuori bilancio.