Con ordinanza del 3 marzo 2025, il Tribunale di Venezia (dott.ssa Tosi), nell’ambito di un procedimento cautelare ex art. 700 c.p.c., ha rigettato il ricorso depositato da un socio di s.r.l. volto ad ottenere l’inibitoria alla tenuta di un’assemblea e la revoca dell’amministratore unico.
Ad opinione del socio ricorrente, l’amministratore unico avrebbe tratto benefici dalla cessione di un determinato bene, per cui la società era stata costituita, ad un determinato socio, caratterizzato dall’avere forma societaria.
L’amministratore unico, infatti, secondo le prospettazioni attoree, avrebbe “inteso tradire le decisioni dell’assemblea, di sostanziale messa in liquidazione della società, con ciò volendo egli, senza interlocuzione preventiva con i soci … e operando in conflitto di interesse, perseguire l’intento di appropriarsi dell’immobile“.
Nel respingere le argomentazioni del ricorrente, il Tribunale di Venezia osserva – in primo luogo – che la decisione di vendere l’immobile della società non può essere parificata alla volontà di liquidare l’ente e, in particolare, al compimento dell’oggetto sociale.
Inoltre, l’eventuale conflitto di interessi dell’amministratore unico – prosegue il Tribunale – non sussiste poiché tale fattispecie “presuppone l’insanabile incompatibilità in concreto fra gli interessi delle due parti coinvolte in un certo atto“, cosa che non si è verificata nella vicenda esaminata.
Infine, il giudice ritiene non rilevante la violazione dei doveri informativi verso il socio di s.r.l. precisando che “ove anche si potesse vedere mancato rispetto del disposto dell’art. 2476 comma 1 c.c., tuttavia si tratta di aspetto che riguarda … solo l’interesse del socio, e non quello della società a beneficio della quale sola il socio è abilitato ad esercitare l’azione di revoca“.