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Giurisprudenza

Sui limiti alla delega di funzioni dell’Amministratore Delegato

26 Agosto 2025

Cassazione Penale, Sezione IV,  11 aprile 2025, n. 25729 – Pres. Di Salvo, Rel. Mari

Di cosa si parla in questo articolo

La Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, con sentenza n. 25729 dell’11 aprile 2025 (Pres. Di Salvo, Rel. Mari), si è espressa sui limiti di operatività della delega di funzioni conferita da parte delle figure apicali come l’Amministratore Delegato, nell’ambito di organizzazioni aziendali complesse.

Questo il principio di diritto affermato:

Nell’ambito delle organizzazioni imprenditoriali complesse, non possono essere oggetto di delega, da parte dell’organo in posizione apicale, i compiti attinenti ai profili strutturali di organizzazione, tra i quali devono farsi rientrare quelli attinenti alla scelta delle modalità e della frequenza dei controlli sulla integrità e la sicurezza delle strutture e dei beni facenti parte del complesso aziendale. In ogni caso, anche in presenza di delega di funzioni, rimangono di competenza della figura apicale i poteri di sorveglianza e di eventuale intervento sostitutivo nei confronti del delegato.

Il caso concreto affrontato dalla Corte

Il caso di specie concerneva un gravissimo sinistro stradale che aveva causato il decesso di quaranta persone e il ferimento di altre ventinove, tutte viaggianti a bordo di un autobus, che, a causa di un malfunzionamento del sistema frenante, e dopo aver divelto le barriere di sicurezza autostradali di un viadotto, era precipitato dopo un volo di oltre 20 mt nel terreno sottostante.

Fra i numerosi imputati – per quanto di interesse in relazione all’istituto della delega di funzioni, oggetto del principio di diritto espresso dalla Corte – vi era altresì l’Amministratore Delegato della società concessionaria del tratto di rete autostradale in cui si era verificato il sinistro, cui era stato imputata la colpa consistita in negligenza, imprudenza e imperizia, anche la violazione delle norme che garantiscono la circolazione stradale in condizioni di sicurezza, per aver omesso di provvedere alla riqualificazione dell’intero viadotto presente sull’autostrada Napoli-Canosa, attraverso la necessaria sostituzione delle barriere di sicurezza con quelle marcate CE, in ragione della intervenuta non conformità di quelle esistenti al momento del sinistro, trattandosi peraltro di un viadotto autostradale connotato da particolare pericolosità, essendo stato progettato e realizzato con geometrie non adeguate ad una infrastruttura di tale destinazione.

L’Amministratore Delegato, condannato in appello, aveva impugnato al sentenza di secondo grado per la violazione degli artt. 40 e 41 C.p. e dell’art. 14 del D. Lgs. n. 285/1992, per avere la sentenza impugnata ritenuto sussistente la propria posizione di garanzia, in ordine a un evento non riconducibile all’area di rischio alla stessa inerente, indipendentemente dall’organizzazione aziendale e dalla delega di funzioni, con motivazione illogica su tale punto.

Secondo l’AD, infatti:

  • l’eziologia del sinistro doveva essere ricondotta a un deficit funzionale della barriera derivante da omessa manutenzione e non dalla omessa riqualificazione di barriere oggettivamente inadeguate, escludendo l’inadempimento di un obbligo di garanzia riconducibile al ricorrente in forza della delega di funzioni: in sostanza, nel caso di specie, lo stesso sarebbe stato destinatario dell’obbligo di impedire sinistri mediante la riqualificazione delle barriere e non mediante la manutenzione
  • la predisposizione del piano di riqualifica era stata operata senza alcuna ingerenza dell’Amministratore Delegato, la cui partecipazione si era limitata alla deliberazione relativa al piano e allo stanziamento delle risorse necessarie, senza che ciò comportasse alcuna responsabilità in ordine alle decisioni di natura squisitamente tecnica, con conseguente illogicità della conclusione in base alla quale i contenuti operativi della delibera fossero riferibili anche alla figura apicale
  • ai sensi della normativa vigente, l’individuazione della zona in cui installare le barriere di sicurezza in applicazione delle istruzioni tecniche, con individuazione delle relative modalità di predisposizione, competeva al solo progettista: la sentenza impugnata avrebbe quindi sterilizzato l’istituto della delega di funzioni, su cui le istruzioni di servizio si fondavano.

Posizioni di garanzia ed effettività della delega di funzioni

In relazione alla tematica della posizione di garanzia rivestita dai soggetti apicali e delegati, la Corte richiama preliminarmente la nota pronuncia delle Sezioni Unite n. 9874/1992, la quale aveva precisato che in realtà aziendali molto complesse, nell’ambito dello stesso organismo, può riscontrarsi la presenza di molteplici figure di garanti: pertanto, l’individuazione della responsabilità penale passa spesso attraverso un’accurata analisi delle diverse sfere di competenza gestionale ed organizzativa all’interno di ciascuna istituzione.

Pertanto, rilevano:

  • le categorie giuridiche
  • i modelli di agente
  • i concreti ruoli esercitati da ciascuno.

Ciò, al fine di compiere quella ricognizione essenziale ad una imputazione personalizzata, in conformità ai sommi principi che governano l’ordinamento penale e per evitare l’indiscriminata, quasi automatica attribuzione dell’illecito a diversi soggetti: la posizione di garanzia, in sostanza, deve essere ancorata a considerazioni di tipo sostanziale e funzionale, dovendosi tenere conto dei compiti realmente esercitati in concreto.

Preliminarmente, la Corte precisa che l’art. 16 del D. Lgs. n.81/2008 (T.U. in materia di sicurezza sul lavoro), assume una “sicura valenza espansiva” in relazione all’istituto della delega di funzioni.

La Corte ricorda che, pur essendo la delega di funzioni espressamente disciplinata con riferimento alla prevenzione nei luoghi di lavoro, tuttavia, al di fuori di tale settore, i requisiti della delega non possono ritenersi meno rigorosi di quelli tipizzati dal legislatore, occorrendo cioè:

  • la forma scritta
  • che il soggetto delegato possegga tutti i requisiti di professionalità richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate
  • che al delegato sia attribuita l’autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate, ferma restando la necessità che la delega abbia un contenuto specifico rispetto ai settori di competenza attribuiti
  • la delega, per produrre l’effetto liberatorio che la caratterizza, deve trasferire insieme ai doveri, tutti i poteri necessari all’efficiente governo del rischio, in modo effettivo e non cartolare (ad es., i poteri di spesa)

L’AD riveste una posizione di garanzia indipendentemente dalla delega conferita

La Corte, nel caso di specie, ha rilevato la sussistenza della posizione di garanzia in capo al soggetto rivestito delle funzioni apicali, ovvero dell’Amministratore Delegato, sulla base di un duplice ordine di considerazioni:

  • ab origine, non sono delegabili da parte del soggetto in posizione apicale le funzioni strettamente attinenti ai profili strutturali dell’organizzazione e direttamente coinvolgenti le scelte strategiche di fondo dell’organizzazione aziendale
  • ai sensi dell’art.16, c. 3, del D. Lgs. 81/2008, la delega di funzioni non esclude l’obbligo di vigilanza in capo al datore di  lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite, con la conseguenza che il conferimento della delega comporta il permanere, in capo alla figura apicale, di una vigilanza che deve essere “alta” e che quindi riguarda, non il merito delle singole scelte – in ordine al quale non può rinvenirsi un obbligo di controllo puntiforme sulle condotte tenute dal delegato – ma il complessivo compito di protezione e controllo affidato al soggetto delegato: principio deducibile non solo da giurisprudenza recente in merito ai limiti della delega di funzioni, ma altresì dal citato arresto delle Sezioni Unite, in base al quale la delega di funzioni non può riguardare ambiti involgenti le scelte strategiche di fondo che caratterizzano l’attività della struttura.

Ricorda la Corte che sempre la Sezione Quarta della Cassazione ha recentemente ribadito che il dato dell’assenza di effetto liberatorio della delega in caso di eventi dipendenti da carenze strutturali derivanti da gravi carenze organizzative di fondo ascrivibili ad insufficienze organizzative imputabili, a monte, alla politica degli organi di vertice (n. 40682/2024).

Applicando tali principi al caso di specie, la Corte ritiene che non possano non farsi rientrare nei poteri delegabili le modalità di effettuazione dei controlli sulla complessiva sicurezza della struttura per gli utenti dell’azienda, e ciò anche in relazione alla natura di servizio pubblico dell’attività affidata in concessione all’organizzazione.

Ne consegue che devono ritenersi di competenza dell’organo apicale le scelte in ordine a tipologia, frequenza e modalità dei controlli, potendo essere delegate al management subordinato e alle strutture locali solo aspetti attinenti alle concrete scelte operative: tali scelte non possano che ritenersi, anche in specifica considerazione dell’oggetto sociale della concessionaria, a tutti gli effetti, come “strategici“.

D’altra parte, in relazione ai citati poteri di alta vigilanza desumibili dall’art.16, c. 3, D. Lgs. 81/2008, permane comunque in capo alla figura apicale un obbligo di sorveglianza e un potere/dovere di intervento sostitutivo in caso di inadempimento del delegato rispetto ai propri obblighi: ciò non implica un obbligo di verifica puntuale dell’adempimento degli obblighi nascenti dalla delega ma, in ogni caso, la predisposizione di un sistema organizzativo idoneo alla valutazione dell’attività del delegato, la cui mancata attuazione è tale – in caso di evento avverso – da radicare la responsabilità dell’organo in posizione apicale a titolo di cooperazione colposa.

Pertanto, per la Corte, incombeva sull’Amministratore Delegato un generale obbligo di controllo sull’adeguatezza delle regole adottate in tema di efficienza delle strutture apposte sulla rete autostradale, individuandosi in tale obbligo l’espressione di una regola cautelare generale, e non esistendo alcuna incompatibilità tra i relativi compiti di alta vigilanza e quelli propri del ruolo prettamente strategico e di indirizzo attribuiti alla relativa figura apicale.

In conclusione, nel caso di specie, l’attribuzione delle relative deleghe nei confronti delle subordinate strutture dirigenziali centrali e di quelle locali, in ordine ai compiti attinenti alla manutenzione complessiva della rete, non ha comportato il venire meno della posizione di garanzia in capo all’organo apicale sotto tali due distinti profili (obbligo di sorveglianza/controllo e di intervento sostitutivo).

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