Con la sentenza n. 1482/2025 la CGT di secondo grado della Lombardia è intervenuta sul discrimen tra crediti inesistenti e non spettanti, ritenendo applicabili le definizioni contenute all’art. 1, co. 1, lett. g-quater) e g-quinquies) del D. Lgs. n. 74/2000, come modificato dal D. Lgs. n. 87/2024.
La vicenda riguarda la contestata inesistenza, da parte dell’Agenzia delle Entrate, di alcuni crediti agevolativi della tipologia R&S, maturati da una società nel corso dell’annualità 2015/2016 e dalla stessa compensati nel periodo d’imposta 2017, in ragione del mancato rispetto dei requisiti di innovatività richiesti dal Manuale di Frascati.
Il Giudice, dopo aver rilevato che “La nozione di «inesistenza» del credito (da cui discende il maggior termine per l’esercizio del potere impositivo da parte dell’Agenzia), come confermato anche dalla Cassazione (Cass. SS.UU. 11.12.2023, n. 34419) presuppone una situazione fittizia”, ha statuito che il disconoscimento di crediti di ricerca e sviluppo, afferenti a progetti realmente effettuati ma carenti del requisito di innovatività in base all’interpretazione dell’Ufficio mutuata dal Manuale di Frascati, rientra nella nozione penalistica di non spettanza contenuta nell’art. 1, co. 1, lett. g-quinquies) del D. Lgs. n. 74/2000, la quale “include anche i crediti per cui, pur in presenza dei requisiti soggettivi e oggettivi, «sono fondati su fatti non rientranti nella disciplina attributiva del credito per difetto di ulteriori elementi o particolari qualità richiesti ai fini del riconoscimento del credito»”.
Tale sentenza si pone in linea con l’atto di indirizzo successivamente adottato dal MEF in data 01.07.2025, il quale, intervenuto per l’appunto sul discrimen tra crediti inesistenti e non spettanti, ha chiarito che rientra nell’ipotesi di non spettanza descritta dall’art. 1, co. 1, lett. g-quinquies) del D. Lgs. n. 74/2000 il credito che “ferma restando la sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi specificamente individuati nella normativa di riferimento […] difetta di ulteriori elementi o qualità individuate da fonti tecniche di dettaglio non specificamente richiamate dalla normativa, primaria e secondaria, dell’agevolazione”.
Infine, la pronuncia si segnala per aver escluso l’applicabilità retroattiva dei “five criteria” del Manuale di Frascati 2015 alle attività di R&S svolte negli anni d’imposta 2015 e 2016, in quanto all’epoca non ancora richiamati né dalla normativa primaria (art. 3 del D.L. n. 145/2013) né dal D.M. attuativo del 27 maggio 2015.
Il Collegio ha ritenuto che il giudizio sull’innovatività dei progetti andasse riferito al contesto normativo vigente al momento della loro realizzazione, valorizzando in particolare il riferimento alla Comunicazione CE 2006/C 323/01 e alla prassi coeva, escludendo così la possibilità per l’Amministrazione finanziaria di applicare criteri introdotti solo successivamente con le risoluzioni e le circolari del 2018-2019.