Con la risposta ad interpello n. 171 del 26 giugno 2025, l’Agenzia delle Entrate si è pronunciata in merito al nuovo principio di onnicomprensività in materia di lavoro autonomo, rispondendo a tre diversi quesiti posti da un’associazione professionale tra commercialisti.
Alla luce delle modifiche apportate all’articolo 54 del TUIR, “il reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni è costituito dalla differenza tra tutte le somme e i valori in genere a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta in relazione all’attività artistica o professionale e l’ammontare delle spese sostenute nel periodo stesso nell’esercizio dell’attività”.
In ossequio al già menzionato principio, pertanto, tutte le somme o i valori comunque riconducibili all’attività artistica o professionale, rileveranno come redditi da lavoro autonomo.
Nel caso di specie, un’associazione di professionisti, in qualità di istante, chiedeva chiarimenti in primo luogo in merito alla qualificazione, quali redditi di capitale ovvero di lavoro autonomo, degli interessi attivi maturati sul proprio conto corrente.
In secondo luogo, l’associazione professionale chiedeva il corretto trattamento fiscale del riaddebito del premio della polizza per la copertura dei rischi professionali.
Da ultimo, l’istante si interrogava circa la natura dei differenziali positivi derivanti dall’acquisto di crediti di imposta da bonus edilizi per un prezzo inferiore rispetto al loro valore nominale.
L’Agenzia, in merito al primo quesito, concorda con la soluzione prospettata dall’associazione professionale, richiamando il comma 3-bis dell’articolo 54 del TUIR, introdotto con D.L. 84/2025, il quale prevede che «Gli interessi e gli altri proventi finanziari di cui al capo III, percepiti nell’esercizio di arti e professioni, costituiscono redditi di capitale», escludendo di conseguenza tale tipologia di proventi dalla categoria reddituale del lavoro autonomo.
In ordine alla seconda questione oggetto di interpello, l’Ufficio ritiene che le somme incassate dall’istante a titolo di ribaltamento del costo sostenuto per il pagamento del premio, addebitato agli altri assicurati, non costituisca un provento percepito in «relazione all’attività artistica o professionale» e, pertanto non assume rilievo ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo.
Per quanto riguarda invece il terzo quesito, l’Amministrazione finanziaria disconosce il proprio precedente orientamento, espresso nella risposta ad interpello n. 472 del 2023.
Il differenziale positivo derivante dall’acquisto di un credito d’imposta da bonus edilizi a un valore inferiore a quello nominale, alla luce del nuovo principio di onnicomprensività, concorre alla formazione del reddito da lavoro autonomo.
L’Agenzia valorizza infatti il dettato normativo del novellato art. 54, comma 1 del TUIR, ai sensi del quale assumono rilevanza fiscale “tutte le somme e i valori in genere a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta in relazione all’attività artistica o professionale”.
Proprio la mancanza del principio di onnicomprensività, infatti, aveva condotto l’Ufficio ad esprimersi nella sua precedente risposta per l’irrilevanza fiscale di tale differenziale, in quanto non riconducibile ad alcuna delle categorie reddituali imputabili alle associazioni professionali.
In conclusione, riguardo all’imputazione temporale dei componenti di reddito, l’Agenzia ritiene che, in base al principio di cassa, il costo relativo all’acquisto del credito assumerà rilevanza nel periodo di imposta di sostenimento dello stesso, mentre il valore nominale del credito al momento dell’effettivo utilizzo in compensazione.