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TCF opzionale: regole applicative del sistema di controllo del rischio fiscale

11 Luglio 2025
Di cosa si parla in questo articolo

Il MEF ha pubblicato il decreto del 09 luglio 2025, del Vice Ministro dell’economia e delle finanze, recante disposizioni applicative in materia di regime opzionale di adozione del sistema di controllo del rischio fiscale (anche noto come Tax Control Framework opzionale – TCF opzionale).

Il decreto attua le disposizioni dell’art. 7-bis del D. Lgs. 128/2015, che riconosce ai contribuenti privi dei requisiti per aderire al regime di adempimento collaborativo, la possibilità di ottenere i medesimi benefici sanzionatori, optando volontariamente per l’adozione di un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale (TCF opzionale).

Alla predisposizione di tale sistema, sono collegati effetti “premiali” consistenti nella mancata irrogazione delle sanzioni amministrative e penali per le violazioni tributarie relative a rischi di natura fiscale:

  • che siano comunicati con apposita istanza di interpello, prima della presentazione delle dichiarazioni fiscali o prima del decorso delle relative scadenze fiscali
  • qualora il comportamento tenuto dal contribuente corrisponda a quello rappresentato in occasione dell’interpello
  • inoltre, se il contribuente non abbia posto in essere violazioni tributarie caratterizzate da condotte simulatorie o fraudolente.

Il decreto, pertanto, individua le modalità di applicazione del TCF opzionale di cui all’art. 7-bis, stabilendo:

  • i presupposti di applicazione del regime opzionale (art. 2), per cui:
    • l’esercizio dell’opzione per l’adozione del sistema di controllo del rischio fiscale deve essere comunicato all’Agenzia delle entrate secondo le modalità indicate dall’art. 4
    • l’esercizio dell’opzione deve essere subordinato al possesso di documentazione sul complesso della realtà aziendale e del sistema di controllo e gestione del rischio fiscale e relativa alla certificazione dello stesso
  • i requisiti del sistema di controllo del rischio fiscale (TCF opzionale) che deve essere implementato ai fini del riconoscimento degli effetti premiali (art. 3), prevedendo che:
    • l’esercizio dell’opzione presuppone l’impegno a istituire e predisporre il sistema di controllo e gestione del rischio fiscale, prima dell’effettuazione dell’esercizio dell’opzione e della sua comunicazione; l’opzione impegna il contribuente anche a mantenere, secondo le norme di legge, il sistema predisposto, ad aggiornarlo secondo le indicazioni contenute nelle disposizioni dedicate per far sì che detto sistema sia efficace e presidiato
    • il sistema deve essere certificato in base a quanto previsto dal regolamento ministeriale emanato in attuazione dell’art. 4, c. 1-ter del D. Lgs. 128/2015 e deve essere conforme alle linee guida attuative del comma 1-quater dello stesso art. 4
    • se nel periodo di vigenza dell’opzione di cui all’art. 2, c. 1, si verificano modifiche organizzative tali da richiedere il complessivo aggiornamento del sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo dei rischi fiscali, dovrà essere prodotta una nuova certificazione
    • la certificazione del sistema deve essere soggetta ad aggiornamento secondo le disposizioni del regolamento di cui al comma 1-ter
    • alla certificazione deve essere apposta la marca temporale che indica la data certa, anteriormente alla comunicazione dell’opzione
  • le modalità di comunicazione dell’esercizio dell’opzione (art. 4), prevedendo:
    • che tale esercizio deve essere comunicato all’ufficio competente AE con apposito modello approvato con provvedimento del direttore AE
    • al modello di comunicazione deve essere allegata tutta la documentazione di cui all’art. 2, c. 3, ai fini del riconoscimento della validità dell’esercizio dell’opzione
  • gli effetti dell’esercizio dell’opzione per l’adozione del sistema di controllo del rischio fiscale (art. 5), prevedendo che:
    • l’esercizio dell’opzione produce gli effetti premiali di cui all’art. 7-bis, c. 2, dall’inizio del periodo d’imposta in cui è effettuata la relativa comunicazione all’AE
    • le istanze di interpello devono essere presentate ai rispettivi uffici competenti dell’Agenzia delle entrate
    • le istanze devono rispettare tutti i requisiti di ammissibilità previsti dalla relativa disciplina
    • l’Agenzia delle entrate conserva il potere di verificare, in sede di controllo della posizione fiscale del contribuente, il possesso dei requisiti per la validità dell’esercizio dell’opzione: qualora non sussistano o vengano meno nel corso del tempo, anche a causa del mancato mantenimento e aggiornamento del sistema di controllo e gestione del rischio fiscale, il contribuente decade dai benefici sanzionatori previsti dall’art. 7-bis, c. 2, sin dall’inizio del periodo d’imposta in cui sono venuti meno i menzionati requisiti
  • la disciplina della durata del regime opzionale e della revoca del medesimo (art. 6). prevedendo che:
    • l’esercizio dell’opzione, irrevocabile una volta effettuato, ha la durata di due periodi di imposta
    • al termine del secondo periodo d’imposta di vigenza del regime, viene tacitamente prorogato per altri due periodi d’imposta
    • l’opzione può essere revocata con comunicazione espressa, da trasmettere prima della conclusione del secondo periodo d’imposta di durata dell’opzione, che deve essere effettuata col modello di cui all’art. 4 (lo stesso previsto per la comunicazione dell’esercizio dell’opzione).
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