Il MEF ha pubblicato il decreto del 09 luglio 2025, del Vice Ministro dell’economia e delle finanze, recante disposizioni applicative in materia di regime opzionale di adozione del sistema di controllo del rischio fiscale (anche noto come Tax Control Framework opzionale – TCF opzionale).
Il decreto attua le disposizioni dell’art. 7-bis del D. Lgs. 128/2015, che riconosce ai contribuenti privi dei requisiti per aderire al regime di adempimento collaborativo, la possibilità di ottenere i medesimi benefici sanzionatori, optando volontariamente per l’adozione di un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale (TCF opzionale).
Alla predisposizione di tale sistema, sono collegati effetti “premiali” consistenti nella mancata irrogazione delle sanzioni amministrative e penali per le violazioni tributarie relative a rischi di natura fiscale:
- che siano comunicati con apposita istanza di interpello, prima della presentazione delle dichiarazioni fiscali o prima del decorso delle relative scadenze fiscali
- qualora il comportamento tenuto dal contribuente corrisponda a quello rappresentato in occasione dell’interpello
- inoltre, se il contribuente non abbia posto in essere violazioni tributarie caratterizzate da condotte simulatorie o fraudolente.
Il decreto, pertanto, individua le modalità di applicazione del TCF opzionale di cui all’art. 7-bis, stabilendo:
- i presupposti di applicazione del regime opzionale (art. 2), per cui:
- l’esercizio dell’opzione per l’adozione del sistema di controllo del rischio fiscale deve essere comunicato all’Agenzia delle entrate secondo le modalità indicate dall’art. 4
- l’esercizio dell’opzione deve essere subordinato al possesso di documentazione sul complesso della realtà aziendale e del sistema di controllo e gestione del rischio fiscale e relativa alla certificazione dello stesso
- i requisiti del sistema di controllo del rischio fiscale (TCF opzionale) che deve essere implementato ai fini del riconoscimento degli effetti premiali (art. 3), prevedendo che:
- l’esercizio dell’opzione presuppone l’impegno a istituire e predisporre il sistema di controllo e gestione del rischio fiscale, prima dell’effettuazione dell’esercizio dell’opzione e della sua comunicazione; l’opzione impegna il contribuente anche a mantenere, secondo le norme di legge, il sistema predisposto, ad aggiornarlo secondo le indicazioni contenute nelle disposizioni dedicate per far sì che detto sistema sia efficace e presidiato
- il sistema deve essere certificato in base a quanto previsto dal regolamento ministeriale emanato in attuazione dell’art. 4, c. 1-ter del D. Lgs. 128/2015 e deve essere conforme alle linee guida attuative del comma 1-quater dello stesso art. 4
- se nel periodo di vigenza dell’opzione di cui all’art. 2, c. 1, si verificano modifiche organizzative tali da richiedere il complessivo aggiornamento del sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo dei rischi fiscali, dovrà essere prodotta una nuova certificazione
- la certificazione del sistema deve essere soggetta ad aggiornamento secondo le disposizioni del regolamento di cui al comma 1-ter
- alla certificazione deve essere apposta la marca temporale che indica la data certa, anteriormente alla comunicazione dell’opzione
- le modalità di comunicazione dell’esercizio dell’opzione (art. 4), prevedendo:
- che tale esercizio deve essere comunicato all’ufficio competente AE con apposito modello approvato con provvedimento del direttore AE
- al modello di comunicazione deve essere allegata tutta la documentazione di cui all’art. 2, c. 3, ai fini del riconoscimento della validità dell’esercizio dell’opzione
- gli effetti dell’esercizio dell’opzione per l’adozione del sistema di controllo del rischio fiscale (art. 5), prevedendo che:
- l’esercizio dell’opzione produce gli effetti premiali di cui all’art. 7-bis, c. 2, dall’inizio del periodo d’imposta in cui è effettuata la relativa comunicazione all’AE
- le istanze di interpello devono essere presentate ai rispettivi uffici competenti dell’Agenzia delle entrate
- le istanze devono rispettare tutti i requisiti di ammissibilità previsti dalla relativa disciplina
- l’Agenzia delle entrate conserva il potere di verificare, in sede di controllo della posizione fiscale del contribuente, il possesso dei requisiti per la validità dell’esercizio dell’opzione: qualora non sussistano o vengano meno nel corso del tempo, anche a causa del mancato mantenimento e aggiornamento del sistema di controllo e gestione del rischio fiscale, il contribuente decade dai benefici sanzionatori previsti dall’art. 7-bis, c. 2, sin dall’inizio del periodo d’imposta in cui sono venuti meno i menzionati requisiti
- la disciplina della durata del regime opzionale e della revoca del medesimo (art. 6). prevedendo che:
- l’esercizio dell’opzione, irrevocabile una volta effettuato, ha la durata di due periodi di imposta
- al termine del secondo periodo d’imposta di vigenza del regime, viene tacitamente prorogato per altri due periodi d’imposta
- l’opzione può essere revocata con comunicazione espressa, da trasmettere prima della conclusione del secondo periodo d’imposta di durata dell’opzione, che deve essere effettuata col modello di cui all’art. 4 (lo stesso previsto per la comunicazione dell’esercizio dell’opzione).