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“Imprese strumentali”: i criteri per identificarle ai sensi del CRR 3

7 Luglio 2025
Di cosa si parla in questo articolo

EBA ha avviato una consultazione su una bozza di linee guida relative alla definizione di “imprese strumentali“, con i criteri per l’identificazione delle attività di cui all’art. 4, par. 1, punto 18, del CRR (come modificato dal Regolamento (EU) 2024/1623/UECRR 3).

Si ricorda che in base a tale norma, “impresa strumentale” viene definita un’impresa la cui attività principale, a prescindere dal fatto che sia fornita a imprese all’interno del gruppo o a clienti esterni al gruppo, consista:

  1. nell’estensione diretta dell’attività bancaria
  2. in un leasing operativo, proprietà o gestione di beni, prestazione di servizi di elaborazione dati o qualsiasi altra attività, nella misura in cui tali attività siano accessorie all’attività bancaria
  3. altra attività che EBA consideri simili a quelle di cui alle lettere a) e b).

La corretta identificazione delle imprese strumentali è essenziale per garantire l’applicazione coerente ed efficace del quadro prudenziale, in quanto svolge un ruolo fondamentale nel determinare l’ambito di applicazione del consolidamento prudenziale per i gruppi bancari, consentendo così agli enti di ottemperare agli obblighi previsti dal CRR su base consolidata.

L’obiettivo del progetto di linee guida è promuovere la convergenza tra gli enti e le prassi di vigilanza in materia di identificazione delle attività strumentali, al fine di garantire condizioni di parità e migliorare la comparabilità dei requisiti prudenziali in tutta l’UE.

Il progetto di orientamenti EBA stabilisce quindi i criteri per l’identificazione:

  • delle attività che dovrebbero essere considerate “un’estensione diretta dell’attività bancaria
  • delle attività che dovrebbero essere considerate “accessorie all’attività bancaria

Inoltre, le linee guida in consultazione delineano il processo per identificare le attività che EBA può considerare simili a quelle di cui all’art. 4, par. 1, punto 18, lett. a) e b), del CRR.

La consultazione è aperta sino al 07 ottobre 2025.

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