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Flash News

Sul coordinamento fra OIC 34 e base imponibile IRES/IRAP

30 Giugno 2025
Di cosa si parla in questo articolo

Il MEF, con decreto n. 33250 del 27 giugno 2025, ha emanato le disposizioni di coordinamento tra il principio contabile nazionale OIC 34, gli aggiornamenti ai principi contabili OIC 16 e OIC 31, e le regole di determinazione della base imponibile a fini IRES e IRAP.

In particolare, il decreto chiarisce la rilevanza fiscale di alcune modalità di contabilizzazione dei ricavi introdotte dall’OIC 34, applicabile ai bilanci con esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2024, per i soggetti OIC adopter (ovvero coloro che, diversi dalle micro-imprese ex art. 2435-ter C.c., hanno rinunciato alle semplificazioni previste per il proprio bilancio):

  • l’art. 2 del decreto chiarisce infatti il trattamento fiscale dei costi sostenuti per l’ottenimento del contratto iscritti nelle immobilizzazioni immateriali: il paragrafo A.13 dell’Appendice A dell’OIC 34 prevede, infatti, che gli stessi devono essere capitalizzati come attività immateriale, se sono specificatamente sostenuti per un contratto di vendita, se l’ottenimento del contratto è ragionevolmente certo e se gli stessi sono recuperabili tramite il contratto di vendita
  • l’art. 3 coordina la nuova rappresentazione contabile delle operazioni commerciali, regolate con “corrispettivo variabile” prevista dall’OIC 34, con il mantenimento, in deroga al principio di derivazione rafforzata, della classificazione fiscale di “accantonamento” per le penali legali e contrattuali
  • l’art. 4 chiarisce il trattamento fiscale delle ipotesi in cui il prodotto è venduto con diritto alla restituzione, con particolare riferimento all’ipotesi in cui si effettui una valutazione per massa del rischio di reso dei beni venduti.

Quanto all’OIC 16, l’art. 6 del decreto disciplina il trattamento fiscale relativo ai costi di smantellamento e rimozione del cespite e/o ripristino del sito, in relazione alla nuova disciplina contabile di cui all’OIC 16, che ha adeguato il concetto di costo d’acquisto o di produzione al quale viene iscritta l’immobilizzazione: in base alla novella, tali costi sono iscritti nel momento in cui è assunta l’obbligazione a smantellare il cespite e/o ripristinare il sito in cui il cespite è ubicato, utilizzando, in contropartita, un fondo rischi e oneri.

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