Il MEF, congiuntamente al Ministero del Lavoro, con decreto interministeriale del 27 giugno 2025, ha chiarito il calcolo della maggiorazione del costo del lavoro, in caso di gruppi societari coerentemente con le finalità del D. Lgs. 216/ 2023, istitutivo della misura agevolativa della maggiorazione della deduzione in caso di nuovi assunti (anche nota come maxi-deduzione nuove assunzioni).
Si ricorda infatti che l’art. 4 del decreto legislativo citato ha previsto, a favore dei titolari di reddito d’impresa e degli esercenti arti e professioni, per il periodo d’imposta successivo a quello in
corso al 31 dicembre 2023, ai fini della determinazione del reddito, una maggiorazione del costo del lavoro ammesso in deduzione, nel caso di incremento del numero di lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato.
Il MEF, di concerto con il Ministero del lavoro, con decreto del 25 giugno 2024, ha emanato le disposizioni di attuazione alla maxi deduzione in caso di nuove assunzioni, specificando, nell’art. 5, c. 8, le regole di determinazione della maggiorazione del costo del lavoro, per le società appartenenti a un “gruppo interno” (come definito dall’art. 1, lett. f), dello stesso decreto interministeriale).
In particolare, ha introdotto una sorta di “fattore di correzione”, per attuare l’art. 4, c. 2, secondo periodo, D. Lgs. 216/2023, secondo cui l’incremento occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi nell’ambito di un gruppo di società, individuato in base all’art. 2359 C.c.
Con il decreto oggi pubblicato, pertanto, i due ministeri intendono chiarire, per evitare incertezze interpretative, la portata applicativa del “fattore di correzione” di cui all’art. 5, c. 8, del decreto MEF-Ministro del lavoro, sostituendolo con il seguente:
“Ogni soggetto appartenente al gruppo interno determina la maggiorazione del costo, qualora spettante ai sensi dell’articolo 4, riducendo quello da assumere ai sensi del comma 1 ai fini della maggiorazione, di un ammontare pari al prodotto tra il minore importo del costo riferibile ai suoi nuovi assunti a tempo indeterminato e l’incremento del costo complessivo del suo personale e il rapporto tra la somma degli eventuali decrementi occupazionali complessivi e la somma degli incrementi occupazionali complessivi riferibili a tutte le società del gruppo interno“.