EBA ha pubblicato una nuova Q&A (n. 7269/2024) nell’ambito dell’art. 449 bis del CRR (informativa sui rischi ESG), fornendo chiarimenti sull’inclusione o meno nel calcolo del GAR (Green Asset Ratio), di prestiti o finanziamenti concessi a governi o banche centrali, in cui l’utilizzo dei proventi non sia noto.
In particolare, la domanda posta era volta a chiarire se tutti gli strumenti o i prestiti concessi a governi centrali, il cui utilizzo dei proventi non sia noto, dovrebbero essere esclusi dal numeratore del Modello 7 Informativa ESG, e spostati alla riga 440 – Altre attività (ad esempio, Avviamento, materie prime, ecc.).
Infatti, in seguito della Comunicazione della Commissione C/2024/6691 sulla tassonomia UE, pubblicata l’8 novembre 2024 si è reso necessario comprendere se le esposizioni relative a prestiti o finanziamenti il cui utilizzo dei proventi non è noto, debbano essere escluse dal numeratore del Modello 7 Informativa ESG.
EBA chiarisce che le attività derivanti da prestiti o finanziamenti concessi a governi centrali, banche centrali ed emittenti sovranazionali, indipendentemente dall’utilizzo dei proventi, dovrebbero essere escluse nel calcolo del GAR (Green Asset Ratio, ovvero l’indicatore finanziario che misura la percentuale di un portafoglio investito in attività “verdi”), ai sensi dell’art. 7, par. 1 del Regolamento delegato (UE) 2453/2022 (ITS sull’informativa ESG).
Gli enti dovrebbero quindi indicarle nella riga 46 – Sovrani del Modello 7.