L’Ispettorato del Lavoro (INL), con nota n. 4757 del 26 maggio 2025, ha fornito indicazioni operative in ordine alla competenza territoriale degli uffici con doppia o tripla sede, per il rilascio del provvedimento di autorizzazione all’installazione di impianti audiovisivi da cui derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori, ai sensi dell’art. 4 L. 300/1970.
L’INL chiarisce che, come già precisato nella circolare INL prot. n. 2572/2023 le imprese “con più unità produttive ubicate nell’ambito di competenza della medesima sede territoriale dell’INL“, possono presentare una sola istanza di autorizzazione all’installazione degli impianti audiovisivi all’INL territorialmente competente, che emanerà un unico provvedimento valido per tutte le unità produttive interessate dall’istanza.
Pertanto, l’INL precisa che per gli uffici che accorpano più province, per “ambito di competenza della medesima sede territoriale” si deve intendere tutto il territorio di riferimento su cui insiste il medesimo Ufficio: se l’impresa ha sedi ubicate nell’ambito di due province diverse, ma queste ultime afferiscono ad un solo ufficio territoriale dell’Ispettorato (con competenza su più province), l’impresa potrà presentare una sola istanza, per tutte le unità produttive interessate dalla richiesta installazione, indifferentemente presso una delle due sedi dell’ufficio.