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CRR e requisito NSFR per operazioni di finanziamento tramite titoli

23 Maggio 2025
Di cosa si parla in questo articolo

Il Parlamento europeo, con risoluzione legislativa del 22 maggio 2025, ha approvato la proposta di regolamento che modifica il CRR sui requisiti per le operazioni di finanziamento tramite titoli, con riferimento specifico al requisito relativo al coefficiente netto di finanziamento stabile (NSFR).

Si ricorda che tale requisito riflette parte dei principi di Basilea III, volti a garantire che gli enti creditizi dispongano di finanziamenti stabili sufficienti su un orizzonte di un anno, evitando così un eccessivo disallineamento delle scadenze tra attività e passività, e un’eccessiva dipendenza dal finanziamento all’ingrosso a breve termine.

L’art. 428 novodecies, par. 1, lett. g), l’art. 428 vicies, par. 1, lett. b), e l’art. 428 tervicies, lett. a), del CRR (Regolamento 575/2013/UE), prevedono attualmente fattori di finanziamento stabile (NSFR) per gli importi dovuti da operazioni di finanziamento con clienti finanziari con durata residua inferiore a sei mesi, pari allo 0%, al 5% o al 10%.

L’art. 510, par. 8, prevede tuttavia che l’NSFR sia innalzato rispettivamente al 10%, al 15% e al 15% entro il 28 giugno 2025: il differimento dell’innalzamento mirava a concedere agli enti creditizi tempo sufficiente per adeguarsi gradualmente a una calibrazione più prudente e per valutare se tale calibrazione fosse appropriata.

In base al paragrafo 6 dello stesso articolo, EBA deve valutare l’adeguatezza del trattamento del finanziamento stabile richiesto a copertura del rischio di finanziamento connesso alle operazioni di finanziamento tramite titoli e alle operazioni non garantite con clienti finanziari, quando tali operazioni di finanziamento non garantite abbiano una durata residua inferiore a sei mesi: EBA il 16 gennaio 2024 ha quindi presentato una relazione su aspetti specifici del quadro NSFR ed ha concluso che l’innalzamento dei fattori di finanziamento stabile richiesto da applicarsi a tali operazioni avrebbe un impatto trascurabile sui livelli NSFR degli enti creditizi.

La relazione EBA, in base alla proposta della Commissione, tuttavia, non ha valutato la dimensione più ampia o gli effetti di ricaduta relativi alla liquidità dei mercati del debito sovrano e gli effetti sui mercati delle obbligazioni sovrane.

Conseguentemente, restano valide le considerazioni che hanno giustificato il differimento dell’innalzamento dei fattori di finanziamento stabile richiesto: poiché la maggior parte delle operazioni di finanziamento tramite titoli è garantita da strumenti di debito sovrano, un innalzamento del finanziamento stabile richiesto ad esse collegato potrebbe ridurre la liquidità nei mercati interessati e potrebbe comportare, a sua volta, il rischio di creare costi di finanziamento aggiuntivi per gli Stati membri e alterare i meccanismi di trasmissione della politica monetaria.

Inoltre, altre giurisdizioni aderenti al CBVB hanno fissato livelli del fattore di finanziamento stabile richiesto per le operazioni di finanziamento tramite titoli che sono identici a quelli attualmente applicabili nell’ambito del CRR: data l’intensa concorrenza internazionale sul mercato delle operazioni di finanziamento tramite titoli, l’innalzamento dei fattori di finanziamento stabile richiesto entro il 28 giugno 2025 creerebbe condizioni di disparità a livello internazionale a danno dei mercati finanziari dell’Unione.

Al fine di evitare tali conseguenze indesiderate, vengono quindi resi permanenti gli attuali fattori di finanziamento stabile per le operazioni di finanziamento tramite titoli e per le operazioni non garantite con clienti finanziari, quando abbiano una durata residua inferiore a sei mesi.

E’ inoltre previsto che EBA riferisca ogni cinque anni alla Commissione in merito all’adeguatezza di tali requisiti di finanziamento stabile.

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