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Cassa Integrazione in deroga nel Decreto Rilancio: le indicazioni del Ministero del Lavoro

2 Luglio 2020
Di cosa si parla in questo articolo

Con Circolare n. 11 del 1° luglio 2020 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha illustrato la normativa recentemente entrata in vigore in materia di cassa in deroga introdotta dal Decreto Rilancio e successive modifiche e integrazioni e ha fornito indicazioni relative all’accesso al trattamento, anche per i trattamenti di proroga le cui istanze dovranno essere presentate all’INPS.

Il decreto-legge n. 34 del 2020 (Decreto Rilancio) e il successivo decreto legge n. 52 del 2020 non hanno modificato il perimetro derivante dall’applicazione dei provvedimenti normativi previgenti. Pertanto, ai sensi dell’articolo 22 comma 1 del decreto legge n. 18 del 2020 (Cura Italia), convertito in legge n. 27 del 2020, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 possono accedere al trattamento di cassa integrazione guadagni in deroga, i lavoratori subordinati dipendenti di datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro. Sono esclusi i datori di lavoro domestico.

I datori di lavoro che hanno diritto di accedere alle prestazioni CIGO e assegno ordinario garantito dal FIS o dai Fondi di solidarietà cui agli articoli 26, 27 e 40 del decreto legislativo n. 148/2015, dovranno richiedere la prestazione alla propria gestione di appartenenza e non potranno accedere alle prestazioni in deroga.

Ne deriva altresì che potranno accedere alla prestazione in parola le aziende che, avendo diritto solo alla CIGS, non possono accedere alle prestazioni CIGO e assegno ordinario.

Le istanze sono presentate dai datori di lavoro entro i seguenti termini:

  • a decorrere dal 18 giugno 2020, ai fini della richiesta dell’anticipazione di pagamento del trattamento, l’istanza è presentata all’INPS entro il quindicesimo giorno successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività. Se il periodo di sospensione o di riduzione ha avuto inizio prima del 18 giugno 2020, l’istanza è presentata entro il quindicesimo giorno successivo alla medesima data (ovvero entro il 3 luglio 2020). Ai fini dell’anticipazione, il datore di lavoro trasmette la domanda unitamente ai dati essenziali per il calcolo e l’erogazione ai lavoratori, con le modalità indicate dall’INPS anche per la verifica dei presupposti di cui all’articolo 1, comma 1, lettera c) e comma 2 del medesimo articolo 1 del decreto interministeriale;
  • in tutti i casi in cui l’istanza non sia trasmessa entro i suddetti termini, la medesima è comunque presentata, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività. In sede di prima applicazione, tale termine è spostato al trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore del decreto legge n. 52 del 2020 (ossia termine del 17 luglio 2020), se tale ultima data è posteriore a quella innanzi indicata;
  • per i trattamenti riferiti a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020, l’istanza può essere presentata a pena di decadenza entro il termine del 15 luglio 2020.
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