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Cessione di quote di fondi immobiliari chiusi: chiarimenti Agenzia delle Entrate sugli obblighi di sostituzione di imposta

20 Novembre 2014
Di cosa si parla in questo articolo

Con Risoluzione n. 101/E del 19 novembre 2014 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti relativamente agli obblighi di sostituzione di imposta che l’articolo 26-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, commi 1 e 3, pone a carico delle società di gestione del risparmio (SGR) sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) istituiti in Italia e in Lussemburgo, diversi dagli OICR immobiliari, nonché relativamente all’applicazione, da parte delle medesime SGR, del regime del risparmio amministrato di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461 sui redditi diversi realizzati mediante cessione a titolo oneroso di quote o azioni dei medesimi organismi.

In particole, con la presente Risoluzione, e per i motivi meglio indicati nello stesso provvedimento allegato, l’Agenzia delle Entrate ha precisato quanto segue.

Per quanto riguarda i proventi periodici e gli altri proventi erogati per effetto del rimborso, anche parziale, delle quote e della liquidazione, il sostituto d’imposta tenuto all’applicazione della ritenuta di cui all’articolo 26-quinquies, comma 1, del D.P.R. n. 600 del 1973 è l’emittente delle quote, ossia la SGR.

In caso di cessione a titolo oneroso delle quote, il sostituto d’imposta sui relativi redditi di capitale è la SGR nel caso in cui essa sia stata incaricata dal contribuente alla cessione delle quote ovvero l’intermediario che abbia ricevuto detto incarico.

Nel caso in cui la cessione sia avvenuta senza l’intervento dei predetti soggetti, il contribuente, non esercente attività d’impresa, è tenuto all’autoliquidazione dell’imposta sostitutiva nell’ambito del quadro RM della dichiarazione annuale dei redditi, nella misura prevista della ritenuta a titolo d’imposta che avrebbe applicato il sostituto d’imposta, nonché a compilare il quadro RT della medesima dichiarazione per usufruire delle eventuali minusvalenze realizzate.

In tal caso, la SGR nell’ipotesi di collocamento diretto delle quote o, in alternativa, l’intermediario collocatore, con il quale il contribuente intrattiene un rapporto avente ad oggetto le quote del fondo, sono tenuti a comunicare nel modello del sostituto d’imposta e degli intermediari i dati relativi all’operazione di cessione nonché al soggetto cedente.

Per le cessioni di quote al portatore di valore pari o superiore a mille euro per le quali è obbligatorio l’intervento dell’intermediario, così come nell’ipotesi in cui il contribuente attribuisca l’incarico alla cessione, resta fermo che l’intermediario interessato (compresa la SGR) applica la ritenuta di cui all’articolo 26-quinquies del D.P.R. n. 600 del 1973.

Infine, il soggetto tenuto all’applicazione del regime del risparmio amministrato, compreso l’adempimento del rilascio della certificazione delle eventuali minusvalenze, è l’intermediario presso il quale le quote sono in custodia, amministrazione, deposito o gestione o in altro stabile rapporto anche se non formalizzato, ossia la SGR nel caso di collocamento diretto delle quote ovvero l’intermediario collocatore.

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