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Flash News

Moratorie sui prestiti: Banca d’Italia si conforma agli Orientamenti EBA

13 Maggio 2020
Di cosa si parla in questo articolo

Con Nota n. 4 del 12 maggio la Banca d’Italia ha dato attuazione agli Orientamenti dell’EBA sulle moratorie legislative e non legislative relative ai pagamenti dei prestiti applicate alla luce della crisi Covid-19 (EBA/GL/2020/02; già pubblicati su questa rivista e visibile al link indicato tra i contenuti correlati).

Gli Orientamenti specificano i criteri per la classificazione di una moratoria come “moratoria generale di pagamento” e specificano il corretto trattamento prudenziale delle esposizioni oggetto di dette moratorie, di natura legislativa e non legislativa.

Chiariscono in particolare che l’applicazione di una moratoria non dovrebbe di per sé indurre a riclassificare un’esposizione come forborne (“oggetto di concessioni”, sia essa deteriorata o non deteriorata), salvo che fosse già questa la classificazione dell’esposizione prima dell’applicazione della moratoria.

Per tutta la durata della moratoria, gli enti dovrebbero comunque continuare a valutare se ricorrano indicazioni di “improbabile adempimento” dei debitori soggetti alla moratoria, in conformità delle politiche e delle prassi solitamente applicate a tali valutazioni, tenendo però conto del piano di pagamenti aggiornato per effetto dell’adesione alla moratoria.

Gli Orientamenti si applicano a decorrere dal 2 aprile 2020 alle banche meno significative, che compiono ogni sforzo per conformarvisi, secondo quanto disposto dall’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Delle notevoli problematiche operative connesse alla concessione di finanziamenti tramite garanzia pubblica ed alle moratorie sui finanziamenti parleremo nel WebSeminar del prossimo 28 e 29 maggio.

Di seguito il programma e le modalità di iscrizione.

GARANZIA PUBBLICA SUI FINANZIAMENTI (SACE E FONDO PMI) E PROCESSO DEL CREDITO

  • Contenuto degli obblighi di valutazione del merito creditizio: finanziamenti fino a 25.000 garantiti dal fondo PMI e assenza di valutazione del merito di credito; l’esclusione della valutazione «andamentale » per i finanziamenti eccedenti i 25.000 garantiti dal fondo PMI
  • Costo dei finanziamenti: commissioni per la concessione della garanzia e interessi corrispettivi (art. 1, co. 2, lett h); art. 13, co. 1, lett. m) Decreto liquidità)

Antonella Sciarrone Alibrandi, Professore Ordinario di diritto dell’economia, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano

  • Destinazione legale dei finanziamenti SACE (costi del personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia: art 1, co 2, lett. n Decreto liquidità); profili di possibile inefficacia della garanzia nel caso di impieghi difformi
  • Condizioni di accesso alla garanzia delle operazioni di rinegoziazione e/o rifinanziamento: art. 1, co. 2, lett. m), art. 13, co. 1, lett. e) e m) Decreto liquidità)

Sido Bonfatti, Professore Ordinario di diritto commerciale, Università di Modena e Reggio Emilia

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