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Giurisprudenza

Lista Falciani: ammesso l’utilizzo ai fini fiscali, anche come unico indizio per violazioni ante 2009

19 Febbraio 2020

Alessandro Lisi, Dottorando in Scienze Giuridiche, Università Bicocca di Milano

Cassazione Civile, Sez. V, 28 novembre 2019, n. 31085 – Pres. Cirillo, Rel. Crucitti

Di cosa si parla in questo articolo

Ad un contribuente veniva contestata per l’anno d’imposta 2006 la detenzione di attività finanziarie e di investimento su un conto corrente tenuto presso una banca svizzera, in violazione degli obblighi di dichiarazione e monitoraggio. L’acquisizione dei dati finanziari era avvenuta attraverso rituale richiesta all’Autorità francese della documentazione meglio conosciuta come “lista Falciani”. Il contribuente lamentava che l’avviso di accertamento si fondasse sull’illecita raccolta di informazioni che avevano già indotto il Giudice Penale all’archiviazione del procedimento e alla distruzione dei documenti.

La Suprema Corte ha giudicato inammissibile il ricorso del contribuente. Innanzitutto, l’orientamento costante della Cassazione ribadisce la netta differenziazione tra processo penale e processo tributario, secondo un principio che impone l’obbligo del rispetto delle disposizioni del codice di procedura penale soltanto ai fini della “applicazione della legge penale”.

Ne consegue che l’Amministrazione Finanziaria nell’attività di contrasto e accertamento dell’evasione fiscale può, in linea di principio, avvalersi di qualsiasi elemento di valore indiziario, anche unico, con esclusione di quelli la cui inutilizzabilità discenda da una specifica disposizione della legge tributaria o dal fatto di essere acquisiti in violazione di diritti fondamentali di rango costituzionali.

Sono perciò utilizzabili nell’accertamento e nel contenzioso con il contribuente i dati bancari, ottenuti mediante gli strumenti di cooperazione comunitaria, dal dipendente di una banca residente all’estero, il quale li abbia acquisiti trasgredendo i doveri di fedeltà verso il datore di lavoro e di riservatezza, privi di copertura costituzionale e tutela legale nei confronti del fisco italiano.

Infine, l’assenza di efficacia retroattiva della presunzione di evasione sancita dall’art. 12 co. 2 D.L. n. 78/2009 non preclude all’A.F. di provare l’esistenza di redditi non dichiarati dal contribuente anche sulla base di presunzioni semplici, gravi, precise e concordanti senza fare ricorso alla presunzione in oggetto. Proprio in merito alla “lista Falciani”, la Cassazione si era già espressa affermando che l’A.F. può fondare la propria pretesa anche su un unico indizio, se grave e preciso, cioè dotato di elevata valenza probabilistica.

 

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