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Giurisprudenza

Giusta causa di recesso del socio e scioglimento del rapporto sociale

31 Gennaio 2017

Ivana Clemente, Compliance Intern presso Banca del Mezzogiorno – MedioCredito Centrale S.p.A.

Tribunale di Bologna, 22 luglio 2016, n. 2075

Di cosa si parla in questo articolo

La sentenza annotata conferma il precedente orientamento della giurisprudenza prevalente di legittimità (v. Cass. 14 febbraio 2000, n. 1602) e di una recente pronuncia del tribunale adito nel caso de quo (v. Trib. Bologna 3/12/2015) in merito al legame sussistente tra il presupposto di “giusta causa”, quale motivo di recesso dalla società, e la violazione commessa da altri soci di obblighi contrattuali o morali (i.e. fedeltà, lealtà, diligenza e correttezza) caratterizzanti il vincolo sociale (nel caso di specie, una società in accomandita semplice), tale da inficiare in modo obiettivo e ragionevole la natura fiduciaria del rapporto.

In assenza di una disposizione ad hoc, il Tribunale precisa che il recesso per giusta causa ex art. 2285 c.c., comma 2, quale reazione del socio ai comportamenti altrui, è legittimo allorquando sia «determinato da fatti gravi, incidente sulla compagine sociale e sul patrimonio della società e che non consentono la prosecuzione, neppure provvisoria, del rapporto sociale».

Nell’esaminare la questione, il Tribunale di Bologna, pur non avendo riconosciuto la sussistenza dei requisiti che integrano la fattispecie in commento, ha statuito che lo scioglimento del rapporto societario si è comunque perfezionato, in quanto riconducibile alle ipotesi di scioglimento unilaterale di cui all’art. 2285 c.c., comma 1, ossia quando la società sia stata contratta a tempo indeterminato ovvero per tutta la vita di uno dei soci. Nella sentenza in epigrafe si precisa che a questo caso sia equiparabile quello di una società che «abbia una dimensione cronologica che eccede la durata normale della vita umana o, comunque, supera i limiti di prevedibile durata della vita media di un essere umano» (nel caso di specie, la società era stata contratta con scadenza nel 2050 da soci che, al momento della costituzione, avevano 48 e 49 anni). Tale qualificazione della fattispecie determina che l’operatività del recesso sia subordinata ex lege (cfr. art. 2285 c.c., comma 3) al solo preavviso da comunicare agli altri soci di almeno tre mesi (decorsi i quali ha effetto lo scioglimento unilaterale del vincolo sociale) e non invece alla unanime accettazione degli altri soci richiesta nel caso di società contratta a tempo determinato.

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