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Giurisprudenza

Sia la società scissa che la società beneficiaria rispondono degli obblighi tributari della prima

25 Luglio 2019

Avv. Andrea Maria Ciotti, Studio Legale Taxnet

Cassazione Civile, Sez. V, 21 giugno 2019, n. 16710 – Pres. Chindemi, Rel. Stalla

Di cosa si parla in questo articolo

L’ordinamento tributario stabilisce che per gli obblighi della società scissa, riferibili a periodi di imposta anteriori alla data di efficacia della scissione, risponde non soltanto la società scissa ma anche la società beneficiaria; tale responsabilità, valevole per le imposte, le sanzioni pecuniarie, gli interessi ed ogni altro debito afferente al rapporto tributario, ha natura solidale, e per essa non è previsto alcun limite quantitativo riconducibile al patrimonio assegnato con l’operazione straordinaria.

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