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Giurisprudenza

Le operazioni bilanciate e la revocatoria fallimentare delle rimesse bancarie in conto corrente

18 Luglio 2016

Domenico Siracusa, Trainee presso GLG & Partners

Cassazione Civile, Sez. I, 7 aprile 2016, n. 6758 – Pres. Bernabai, Rel. Di Virgilio

Di cosa si parla in questo articolo

Con il provvedimento in esame, la Corte di Cassazione si pronuncia sulla qualificazione giuridica – effettuata dalla Corte di Appello – della fattispecie concreta come “operazione bilanciata” (cioè di quei versamenti su conto corrente, effettuati da terzi o dallo stesso correntista, speculari a specifiche operazioni di prelevamento da parte del cliente o di pagamento a favore di terzi, come ad esempio un bonifico o il rilascio di un assegno circolare). In tale caso è esclusa la loro revocabilità a sfavore della banca, trattandosi di meri ordini del correntista ai quali l’istituto bancario si limita a dare corso, a condizione che gli vengano forniti i mezzi necessari.

Difatti, per potersi affermare la revocabilità delle rimesse affluite sul conto corrente, è necessario che (i) il versamento costituisca una operazione di “rientro” a favore della banca, e non invece una apposita provvista per una operazione speculare di prelevamento e/o pagamento (in questo ultimo caso la banca, che opera come mero fornitore di “servizi”, non ne trae alcun particolare beneficio, rispettandosi così il principio della par condicio); e (ii) non vi sia un accordo tra la banca e il correntista volto a destinare i versamenti effettuati sul conto corrente quale provvista per speculari operazioni di prelevamento e/o pagamento nei confronti di terzi.

Secondo la Corte (e conformemente v. Cass. Civ. 1834/2011, in Banca Dati DeJure), la prova del suddetto accordo può essere desunta per “facta concludentia”, anche sulla base di elementi presuntivi, purché “la specularità tra le operazioni ne evidenzi con certezza lo stretto collegamento negoziale”.

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