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Giurisprudenza

Gli effetti della dichiarazione di fallimento sul contratto di affitto di ramo d’azienda

30 Marzo 2020

Federica Dipilato, Avvocato presso Giovanardi Pototschnig & Associati

Cassazione Civile, Sez. I, 10 ottobre 2019, n. 25470 – Pres. Didone, Rel. Campese

Il contratto di affitto di azienda non rientra tra i rapporti negoziali che si considerano sospesi all’atto della dichiarazione di fallimento, bensì tra quelli che proseguono in costanza di procedura, salva la facoltà per le parti di recedervi.

Una simile conclusione è facilmente desumibile dalla differente formulazione delle due norme di riferimento: da un lato, l’art. 72 l. fall. attribuisce la facoltà al curatore di sterilizzare ex tunc gli effetti dei contratti a prestazioni corrispettive, parzialmente ineseguiti, in essere alla data della dichiarazione di fallimento, contratti che per l’effetto debbono intendersi medio tempore sospesi; dall’altro lato, l’art. 79 l. fall., con espresso riferimento al contratto di affitto d’azienda, afferma che il fallimento non è causa di scioglimento, talché, in assenza dell’esercizio ad opera di una delle parti del diritto di recesso, il contratto continua ad esplicare i propri effetti.

La ratio della disciplina dettata dall’art. 79 l. fall. è da rinvenirsi nell’esigenza di tutelare gli interessi di entrambi i contraenti “fino a quando essa non pregiudica in misura maggiore l’interesse dell’altro”.

A detta della Corte, infatti, l’improvvisa ed automatica sospensione del rapporto di cui trattasi in conseguenza della dichiarazione di fallimento – sia pure per il limitato periodo concesso dall’art. 72 l. fall. – condurrebbe ad effetti potenzialmente dannosi per entrambe le parti in quanto “determinerebbe la cessazione immediata dell’esercizio dell’azienda ed il conseguente serio pericolo di perdita dell’avviamento e di disintegrazione dell’azienda medesima con pregiudizio dell’affittuario e grave impoverimento della massa passiva”.

Ne consegue che, a differenza dei contratti “sospesi” (per i quali l’eventuale scioglimento ad opera del curatore opera ex tunc alla data di dichiarazione del fallimento), il contratto di affitto di azienda è opponibile alla procedura sino al momento dell’eventuale dichiarazione di recesso, con esclusione di qualsivoglia effetto retroattivo.

Pertanto, là ove il curatore decidesse di esercitare il diritto di recesso di cui all’art. 79 l. fall., la procedura concorsuale risponderebbe, a titolo di “debito della massa”, delle obbligazioni sorte nel limitato periodo di continuazione del rapporto; tant’è che l’indennizzo dovuto alla controparte contrattuale in forza del recesso esercitato dal curatore godrebbe, in tal caso, della prededucibilità di cui all’art. 111, comma 2, l. fall., in quanto credito sorto credito “in occasione o in funzione” della procedura concorsuale.

Lo stesso, tuttavia, non può concludersi con riferimento ad altre eventuali obbligazioni (restitutorie o di qualsivoglia altro titolo) originariamente assunte dal contraente, poi fallito.

In particolare, nel caso di specie, la Cassazione ha escluso che il credito restitutorio avente ad oggetto canoni anticipatamente versati dall’affittuaria goda della prededuzione di cui all’art. 111, comma 2, l. fall. Detto pagamento anticipato, infatti, seppur avente ad oggetto canoni riferiti ad un momento successivo al recesso esercitato dalla curatela, va ricondotto alla stregua di un indebito oggettivo: esso concerne un pagamento per il quale, in conseguenza del legittimo esercizio del diritto di recesso da parte della curatela, non è più configurabile “il carattere di corrispettività rispetto all’utilizzo del ramo di azienda affittato, ormai impossibile dopo l’esercizio del menzionato recesso e la restituzione del ramo d’azienda medesimo”.

In altri termini, in conseguenza (i) della recisione del vincolo di sinallagmaticità tra i canoni (già) versati e il godimento dell’azienda in forza del recesso esercitato dalla curatela, (ii) dell’insorgenza del credito in un momento antecedente al fallimento e (iii) di ogni e qualsivoglia vantaggio arrecato alla massa dei creditori, non può ritenersi integrato quel collegamento cronologico e/o teleologico richiesto dall’art. 111, comma 2, l. fall. ai fini del collocamento in prededuzione del credito restitutorio vantato dall’affittuaria.

 

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