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Giurisprudenza

La provenienza illecita del bene distratto non esclude il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale

11 Settembre 2020

Enrico Pezzi, dottore di ricerca in Studi Giuridici Comparati ed Europei, curriculum di diritto e procedura penale e filosofia del diritto, Università di Trento

Cassazione Penale, Sez. V, 16 gennaio 2020, n. 19066 – Pres. Pezzullo, Rel. Micheli

Di cosa si parla in questo articolo

La Cassazione ribadisce il consolidato orientamento secondo cui, in tema di reati fallimentari “la provenienza illecita dei beni non esclude il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, giacché per beni del fallito ex art. 216 l. fall., si intendono tutti quelli che fanno parte della sfera di disponibilità del patrimonio, indipendentemente dalla proprietà e dal modo del loro acquisto”.

Secondo la Corte, ciò che assume rilevanza ai fini della configurabilità della bancarotta per distrazione è il mero ingresso di un bene nel patrimonio dell’impresa, a prescindere dalla natura fittizia od anche illecita degli atti che ne hanno comportato l’acquisizione.

Nonostante la sentenza in commento non ne faccia esplicito riferimento, si segnala che secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale non può costituire oggetto di distrazione qualsiasi bene di provenienza illecita, ma solo quelli aventi natura fungibile, poiché si confondono con il patrimonio del fallito e sono oggetto dello spossessamento previsto dall’art. 42 l. fall. (nel caso di specie si trattava di un’ingente somma di denaro. Cfr., ex multis, Cass. Sez. V, 6 luglio 2018, n. 33880. In senso difforme, Cass. Pen., Sez. V, 7 novembre 2019, n. 45372).

In questo senso, possono costituire oggetto di distrazione i beni ottenuti tramite condotte truffaldine, dal momento che la truffa si esaurisce con l’acquisizione degli stessi al patrimonio dell’imprenditore, mentre la condotta di bancarotta si pone come successiva, sicché le due fattispecie possono concorrere (nello stesso senso, Cass. Sez. V, 20 novembre 2008, n. 44159; Sez. V, 27 novembre 2013, n. 8373).

Tale principio, che impone il concorso fra il reato comune che ha permesso di acquisire il bene ed il successivo reato fallimentare, si applica a tutte le ipotesi in cui un bene fungibile entri nella disponibilità del patrimonio del fallito, divenendo un cespite sul quale i creditori possono soddisfare le proprie ragioni, come nelle ipotesi di furto ed appropriazione indebita (così già Sez. V, 25 novembre 1980, n. 1401; Sez. III, 28 febbraio 1992, n. 3852. Sul punto A. Lanzi, Sulla rilevanza della distrazione fallimentare di beni di provenienza illecita, in Il Fallimento e le altre procedure concorsuali, 10/2008, 1200; Tripodi, La bancarotta fraudolenta per distrazione di denaro di provenienza delittuosa, in Giur. it., 1/2015, 208).

 

 

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