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Giurisprudenza

Bancarotta fraudolenta: aggravante del “reato transazionale” in caso di distrazione di beni all’estero

25 Luglio 2019

Massimiliano Arrigo

Cassazione Penale, Sez. V, 8 marzo 2018, n. 33836 – Pres. Bruno, Rel. De Gregorio

Di cosa si parla in questo articolo

Per gruppo criminale organizzato, nozione funzionale ai fini dell’applicazione dell’aggravante di reato transnazionale ex art. 3 della L. 146/2006, si intende l’attività di un gruppo di agenti caratterizzata da “una certa stabilità di rapporti, un minimo di organizzazione senza formale definizione dei ruoli, la non occasionalità o estemporaneità nella commissione dei reati, la costituzione in vista anche di un solo reato e per il conseguimento di un vantaggio finanziario o di altro vantaggio materiale”.

In merito all’ulteriore requisito della produzione di effetti sostanziali in uno stato estero, postulato anch’esso dalla L. 146/2006, la Suprema Corte ha rilevato come il concetto di effetti sostanziali non coincida con quello di evento, ma abbia un ambito di applicazione più ampio, facendo, difatti, riferimento a “tutti i risultati e a tutte le conseguenze derivanti dall’azione umana”.

Nel caso di specie, la Suprema Corte, da una parte, ha accertato l’esistenza di un gruppo criminale organizzato a fronte di una pluralità di persone coinvolte in due delitti di bancarotta fraudolenta ed operanti per mezzo di coordinate, complesse e plurime condotte illecite e, dall’altra, ha riconosciuto nell’attività di distrazione di merci, macchinari e disponibilità finanziarie verso uno stabilimento realizzato in Bosnia la produzione dei summenzionati “effetti sostanziali”.

Nella presente pronuncia gli Ermellini hanno, inoltre, affrontato il tema della qualifica di “amministratore di fatto” di un ricorrente, rilevando a tal proposito come questa possa pacificamente desumersi da elementi probatori idonei a rappresentare lo svolgimento di una concreta e continuativa gestione da parte di un soggetto non formalmente amministratore.

È stata, dunque, accertata l’esecuzione di funzioni amministrative in capo ad uno dei ricorrenti non aventi incarichi amministrativi a fronte sia di prove dichiarative da parte di coimputati – i quali riferivano di riunioni in cui era presente il ricorrente ed in cui si discuteva delle operazioni di distrazione dei beni societari – e da parte di ex dipendenti della società – che hanno riconosciuto nel ricorrente il loro datore di lavoro – e sia in ragione del possesso da parte dell’imputato di una pen drive contenente lo schema progettuale dell’operazione distrattiva e, infine, per mezzo di una prova documentale costituita dalla fotografia dello stesso nello studio notarile in cui era avvenuta la vendita fittizia.

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