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Giurisprudenza

Bond Argentina: l’esecuzione dell’ordine inadeguato non impartito per iscritto comporta la risoluzione del contratto

26 Marzo 2018

Corte di Appello di Bari, 21 novembre 2017, n. 1882 – Pres. di Leo, Rel. Dibisceglia

Di cosa si parla in questo articolo

La sentenza in oggetto fa riferimento alla violazione da parte della banca degli obblighi informativi rilevanti in sede di acquisto di obbligazioni argentine nel regime ante MiFID.

La banca, nell’affermare il rispetto dei suddetti obblighi, eccepiva come i suoi dipendenti avessero informato il legale rappresentante della società attrice dei rischi gravanti sull’emittente a causa della difficile situazione economica della Repubblica Argentina.

Nel respingere tale eccezione, la Corte ha ricordato come, nella vigenza del regime ante MiFID, ratione temporis applicabile, la banca avesse l’obbligo di fornire all’investitore un’informazione adeguata in concreto e, a fronte di un’operazione non adeguata, avrebbe potuto darvi corso solo a seguito di un ordine impartito per iscritto dall’investitore, in cui fosse fatto esplicito riferimento alle avvertenze ricevute.

Posto che, nel caso di specie, l’ordine era stato impartito solo in forma orale, la banca non avrebbe dovuto dare corso all’operazione d’acquisto dei titoli, e tale comportamento, conclude la Corte, concretizza un grave inadempimento rilevante ex art. 1455 cc ai fini della risoluzione dei contratti relativi alle operazioni di investimento contestate.

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