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Giurisprudenza

Riciclaggio configurabile anche per trasferimenti di fondi tra c/c accesi presso lo stesso istituto di credito

22 Agosto 2012

Cassazione Penale, Sez. II, 21 agosto 2012, n. 32936

Di cosa si parla in questo articolo

Con sentenza n. 32936 del 21 agosto 2012, la Suprema Corte di Cassazione afferma il principio secondo cui non esclude il riciclaggio il fatto che determinati trasferimenti di fondi siano avvenuti tra c/c accesi presso lo stesso istituto di credito.

Nel caso di specie, il meccanismo delittuoso si articolava su un duplice ordine di condotte: da un lato veniva trasferito denaro verso l’estero dietro lo schermo di contratti di consulenza o di procacciamento d’affari sottoscritti fra società italiane e società estere; dall’altro, venivano emesse fatture dalle società estere, sui cui conti erano affluiti i fondi, in favore delle società italiane. In tal modo si determinavano illeciti vantaggi fiscali a favore delle società del gruppo, che registravano in contabilità e annotavano in dichiarazione le fatture fittizie emesse dalle società estere in modo speculare ai flussi in uscita dalle loro casse: inoltre, si producevano illeciti arricchimenti a favore dei reali beneficiai owners dei conti esteri, che si approvvigionavano del denaro di pertinenza della società che amministravano facendolo figurare come costo derivante dall’esecuzione dei rapporti contrattuali fittizi stipulati con le società estere.

Per quanto qui maggiormente rileva, la Cassazione evidenzia come né l’indicazione, nella dichiarazione dei redditi, della relativa plusvalenza e la tracciabilità dei pagamenti (avvenuti a mezzo assegni circolari a favore dell’indagato) sono incompatibili con l’elemento oggettivo del delitto di riciclaggio ex art. 648 bis c.p., che resta integrato anche soltanto dalla condotta di sostituzione del denaro, cui si aggiunge l’operazione intesa ad ostacolare l’identificazione della sua provenienza delittuosa insita nel passaggio da un soggetto ad un altro, poiché in tale forma della condotta del delitto di riciclaggio non è necessario che sia impedita la tracciabilità del percorso dei beni e/o che le operazioni siano occulti, costituendo ostacolo all’esatta identificazione della provenienza di denaro od altri beni anche soltanto l’immotivato coinvolgimento, nei trasferimenti, di più persone.

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