Con decisione n. 183 del 13 gennaio 2026, il Collegio di Napoli dell’Arbitro Bancario Finanziario (Pres. Carriero, Rel. Nervi) ha rilevato la propria incompetenza ratione materiae con riferimento ad un’operazione contrattuale di Buy Now Pay Later (breviter BNPL) avente ad oggetto una dilazione di pagamento con contestuale cessione del credito all’intermediario resistente.
Nel caso di specie il ricorrente aveva sottoscritto con il fornitore un contratto di compravendita a cui accedeva una dilazione di pagamento del prezzo funzionale alla cessione del credito a favore della banca. Una volta perfezionato il contratto, l’acquirente esercitava il diritto di recesso sospendendo l’effettuazione dei pagamenti. Tuttavia, a fronte delle persistenti richieste di pagamento da parte dell’intermediario, il ricorrente adiva l’Arbitro chiedendo la risoluzione del contratto e il risarcimento dei danni subiti.
L’operazione negoziale così configuratasi – recante la denominazione “Accordo per la concessione di una dilazione di pagamento non onerosa del prezzo di acquisto di beni e/o servizi” – rientra nello schema del BNPL, in cui il fornitore concede al cliente una dilazione di pagamento del prezzo del bene venduto senza applicare interessi né costi aggiuntivi, salvo eventuali commissioni in caso di ritardo o mancato pagamento, al fine di cedere il credito ad un intermediario.
Il Collegio ha evidenziato che, poiché la dilazione di pagamento è stata offerta direttamente dal fornitore del bene, nessun rapporto si è instaurato tra l’intermediario cessionario del credito ed il cliente ricorrente.
Sicché, l’oggetto della controversia riguarda non già un (inesistente) contratto tra ricorrente ed intermediario, bensì il rapporto negoziale perfezionatosi a monte tra il primo ed il fornitore.
Ne deriva che il ricorso esula dalla sfera di competenza del Collegio, posto che, ai sensi del par. 4, Sezione I, delle “Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari”, all’ABF “possono essere sottoposte dai clienti controversie relative a operazioni e servizi bancari e finanziari», essendo invece “escluse dalla cognizione dell’organo decidente le richieste di risarcimento dei danni che non siano conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento o della violazione dell’intermediario; sono parimenti escluse le questioni relative a beni materiali o a servizi diversi da quelli bancari e finanziari oggetto del contratto tra il cliente e l’intermediario ovvero di contratti ad esso collegati”.
Pertanto il Collegio, attesa l’assenza di un rapporto contrattuale diretto tra ricorrente ed intermediario, ha rilevato la propria incompetenza per materia, dichiarando, per l’effetto, l’irricevibilità del ricorso.


