[ Tribunale di Milano, 27 settembre 2017, nn. 9708 e 9709 – G.U. Ricciardi
]
Non vi è alcuna possibilità per i singoli utenti di avvalersi, ai fini della nullità delle clausole di richiamo dell’interesse ERIBOR, di effettuare un collegamento tra le (asserite) intese anticoncorrenziali tra gli imprenditori bancari e, dall’altro lato, l’invalidità dei contratti