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Disciplinati i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi del Ministero dell’interno di durata superiore a 90 giorni

28 Maggio 2013

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 27 maggio 2013 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 marzo 2013, n. 58, recante Regolamento di attuazione dell’articolo 2, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, riguardante i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Ministero dell’interno di durata superiore a novanta giorni.

In particolare il Regolamento individua i procedimenti amministrativi attribuiti alla competenza del Ministero dell’interno che conseguano obbligatoriamente ad iniziativa di parte ovvero debbano essere promossi d’ufficio i cui termini di conclusione sono superiori a 90 giorni.

Fra i provvedimenti interessati, quelli concernenti: lo scioglimento degli organi di amministrazione delle fondazioni; l’istruttoria per l’attività di recupero crediti nei confronti di terzi per danni procurati all’amministrazione; la stipula del contratto di transazione per la definizione di contenziosi in caso di accertata responsabilità dell’amministrazione.

Il Regolamento entra in vigore a partire dal 11 giugno 2013.

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