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Giurisprudenza

Accollo non allo scoperto liberatorio: limiti alla revocabilità ex art. 67 L. Fall.

17 Maggio 2012

Cassazione Civile, sez. I, 04 maggio 2012, n. 6795

Di cosa si parla in questo articolo

Con sentenza n. 6795 del 04 maggio 2012 la Suprema Corte di Cassazione riprende il principio generale secondo cui l’accollo c.d. non allo scoperto, che ricorre allorchè l’accollante è obbligato verso il debitore e il suo pagamento in favore del creditore vale perciò ad estinguere sia la propria obbligazione verso il debitore sia quella di quest’ultimo verso il creditore, rientra, appunto per tale caratteristica, fra i possibili modi di pagamento del terzo oggettivamente revocabili. La rivalsa del terzo accollante si realizza in tal caso mediante l’estinzione del suo debito nei confronti del debitore accollato.

Nel caso di specie, tuttavia, la Corte si è trovata ad analizzare un caso di accollo che fosse anche liberatorio, in cui l’effetto estintivo dell’obbligazione del debitore accollato verso il creditore accollatario (banca) risultava anticipato rispetto all’esecuzione del pagamento da parte del terzo accollante, verificandosi già con l’adesione del creditore alla convenzione di accollo. Da tale circostanza ne conseguiva, secondo il ricorrente, che il successivo pagamento dell’accollante non poteva estinguere (nuovamente) la medesima obbligazione (già estinta) dell’accollato.

Sul punto la Corte evidenzia come l’anticipazione dell’effetto estintivo del debito dell’accollato verso l’accollatario rispetto alla soddisfazione di quest’ultimo (che avverrà soltanto con il pagamento da parte dell’accollate) non influisce sulla oggettiva revocabilità dell’operazione solutoria, la quale conserva tutti i presupposti a tal fine rilevanti, e cioè la soddisfazione di un creditore fuori del fallimento con risorse provenienti dal patrimonio del fallito – ancorchè per il tramite di un terzo che si rivale nei confronti di quest’ultimo – e la corrispondente lesione della par condicio creditorum.

Ciò che conta, sottolinea la Corte, non è l’ordine in cui si succedono i singoli atti con i corrispondenti specifici effetti estintivi delle obbligazioni, bensì l’effetto finale della complessiva operazione, risultante dal collegamento dei singoli atti, e le sue caratteristiche appena dette.

A conclusione di tale ragionamento la Suprema Corte afferma il principio di diritto secondo cui l’accollo liberatorio non allo scoperto rientra fra i possibili modi di pagamento del terzo soggetti a revocatoria fallimentare.

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