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Giurisprudenza

Lista Falciani: lecito l’utilizzo ai fini della constatazione della verifica fiscale

28 Settembre 2012
Di cosa si parla in questo articolo

La Commissione Tributaria Provinciale di Treviso, con sentenza n. 59 del 10 luglio 2012, distaccandosi dall’orientamento di merito finora espresso sul tema, si è pronunciata in favore del possibile utilizzo, ai fini della contestazione della verifica fiscale, della c.d. Lista Falciani.

In particolare, la Commissione di Treviso evidenzia come la fonte di innesco della procedura di accertamento intrapresa dall’amministrazione finanziaria italiana risulti pienamente legittima, essendo conseguente ad una rituale richiesta all’amministrazione fiscale francese, inoltrata attraverso i canali di collaborazione informativa internazionale nel pieno rispetto delle procedure e dei trattati internazionali.

In ogni caso, continua la Commissione, non sussiste nel nostro ordinamento tributario alcuna disposizione che sanzioni con l’inutilizzabilità dei dati acquisiti l’irritualità del metodo di acquisizione (tanto più se l’irritualità procedurale non è ascrivibile all’amministrazione Finanziaria italiana né è avvenuta in violazione di norme italiane), essendo altresì pacifico che nel giudizio tributario non può essere operata una pedissequa trasposizione di categorie proprie del processo penale.

Detto principio non trova applicazione laddove l’attività istruttoria irrituale posta in essere dall’amministrazione finanziaria abbia causato la lesione di diritti costituzionalmente garantiti al contribuente.

Coerentemente, l’obbligo di contribuire alle spese pubbliche secondo la propria capacità contributiva è obbligo di rango costituzionale e pertanto può subire limitazioni a fronte di una lesione di altro diritto costituzionalmente garantito al contribuente, come per esempio il diritto all’inviolabilità del domicilio in assenza di regolare autorizzazione giudiziale.

Tuttavia, per quanto attiene il caso di specie, la Commissione ritiene che, laddove al contribuente vengano contestate alcune disponibilità finanziarie estere, debba ritenersi pacifica l’assenza, in favore dello stesso contribuente italiano, di qualsivoglia diritto alla segretezza del conto bancario estero non dichiarato.

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