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Giurisprudenza

L’omessa produzione degli estratti conto non giustifica la reiezione della domanda di ammissione del credito

22 Maggio 2020

Sara Addamo, Dottoranda in Studi Giuridici Comparati ed Europei presso l’Università di Trento

Cassazione Civile, Sez. I, 06 novembre 2019, n. 28526 – Pres. Didone, Rel. Ferro

Nel caso di specie, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la decisione con la quale il Tribunale, decidendo sull’opposizione al diniego dell’ammissione allo stato passivo del fallimento di un credito fondato su un contratto di mutuo stipulato per atto notarile, cui risultavano allegati i rispettivi atti di quietanza e la contabile di erogazione, aveva motivato l’esclusione con la mancanza degli estratti conto comprovanti l’accredito delle somme mutuate.

La Corte di Cassazione ha quindi ritenuto di ribadire il principio per cui: “l’onere della prova dell’erogazione della somma data a mutuo è assolto dall’istituto di credito mutuante mediante la produzione in giudizio dell’atto pubblico notarile di erogazione e quietanza, spettando, in tal caso, al debitore che si opponga all’azione esecutiva del creditore dare la prova della restituzione della somma mutuata e degli accessori ovvero di altre cause estintive dell’obbligazione restitutoria” (conf. Cass. 10507/2019, Cass. 9389/2016).

A tale principio merita di essere garantita continuità in quanto nella presente fattispecie il compendio probatorio – integrato dalla quietanza di erogazione del mutuo, coordinata con il contratto per atto pubblico e racchiusa in una contabile che ne attestava lo svincolo – collega coerentemente la stipula dell’atto e la documentazione della messa a disposizione del danaro al mutuatario, esprimendo valore di documento probatorio dell’avvenuto pagamento e, per le specificità della sequenza, implicando, come effetto dell’opponibilità al curatore, lo spostamento su questi dell’onere della prova che la società fallita avesse restituito l’importo ricevuto a mutuo in tutto in parte.

In conclusione, in presenza del titolo costituito da contratto di mutuo e degli atti di erogazione del credito debitamente quietanzati (e annotati nelle scritture contabili della banca, riprodotte con estratto notarile), la reiezione della domanda di credito motivata sull’omessa produzione degli estratti del conto corrente – titolo non integrante la ragione della pretesa concorsuale, invece basata sul mutuo vero e proprio – costituisce violazione del principio dell’onere della prova.

 

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