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Giurisprudenza

Swap conclusi con un ente locale: il Tribunale di Pescara torna sul tema delle commissioni implicite

31 Ottobre 2012

Tribunale di Pescara, 24 ottobre 2012, n. 1308

Di cosa si parla in questo articolo

Con sentenza n. 1308 del 24 ottobre 2012 il Tribunale di Pescara torna nuovamente, a distanza di pochi giorni, sul tema della liceità delle c.d. commissioni implicite in caso di contratti derivati swap stipulati da un ente locale.

In primo luogo il Tribunale evidenzia come le commissioni implicite, in assenza di una specifica previsione contrattuale, non possano essere giustificate, da un punto di vista causale, in funzione del presunto diritto della banca alla remunerazione del servizio offerto nella progettazione degli stessi contratti swap.

Detti contratti, scrive il Tribunale di Pescara, sono riconducibili al genus dei negozi aleatorio di scambio, a base commutativa, la cui causa risiede nello scambio di pagamenti assunti con due parametri differenti, nell’ambito del quale è previsto il meccanismo dell’up front in favore della parte onerata dell’IRS non par, quale indice di rischiosità del prodotto ed anche corrispettivo da pagare per uscire dal contratto, per cui non vi è spazio per il riconoscimento di un lucro costituito dalla differenza del MTM di stipula del nuovo contratto al netto del MTM di estinzione dell’eventuale contratto rinegoziato.

In secondo luogo, evidenzia il Tribunale, un giudizio di liceità delle commissioni implicite sarebbe in contrasto con i principi che improntano nell’ambito del nostro ordinamento il ricorso allo strumento dei derivati da parte degli enti locali (art 41 comma 1 L 448/2001; DM 389/2003), la cui finalità può essere unicamente quella di assicurare all’ente la copertura dell’indebitamento.

Ma anche a voler prescindere da considerazioni di carattere pubblicistico, l’applicazione di commissioni implicite da parte della banca deve ritenersi contraria ai noti obblighi di correttezza e trasparenza di cui l’art. 21 TUF è espressione per la normativa di settore.

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