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Attualità

Voluntary disclosure e le Banche della Repubblica di San Marino chiarita l’interpretazione: “waiver” superfluo

1 Settembre 2015

Emanuela Montanari

Di cosa si parla in questo articolo

All’avvicinarsi del termine di scadenza per l’adesione alla procedura di collaborazione volontaria (voluntary disclosure) l’Agenzia delle Entrate ha emanato nuovi chiarimenti con la Circolare n. 31/E del 28 agosto 2015 inerenti le procedure applicabili nei confronti delle Banche con sede nella Repubblica di San Marino confermando l’inutilità dell’autorizzazione (waiver) che il contribuente deve allegare all’istanza di deposito e trasmettere all’amministrazione finanziaria per fruire del miglior regime sanzionatorio premiale previsto dalla norma.

Con riguardo agli intermediari bancari sammarinesi ci si era posta la problematica della corretta applicazione della Legge n. 186/2014 che ha modificato l’art. 5 – quinquies del DL n. 167/1990 il quale ha escluso la punibilità per alcuni reati tributari e per il reato di riciclaggio ed autoriciclaggio, qualora i suddetti reati fiscali costituiscano reato presupposto. Il decreto stabilisce al comma 4 le sanzioni applicabili in funzione dei paesi esteri in cui sono depositate o trasferite le attività finanziarie dei soggetti che aderiscono alla procedura di collaborazione volontaria. Le sanzioni sono applicate in misura pari alla metà del minimo edittale se le attivita’ sono detenute o trasferite in Italia o in Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo che consentono un effettivo scambio di informazioni con l’Italia, inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996 pubblicato nella G. U. n. 220 del 19 settembre 1996, ovvero se l’autore delle violazioni rilascia all’intermediario finanziario estero presso cui le attivita’ sono detenute l’autorizzazione a trasmettere alle autorita’ finanziarie italiane richiedenti tutti i dati concernenti le attivita’ oggetto di collaborazione volontaria allegando all’istanza copia di tale autorizzazione controfirmata dall’intermediario finanziario estero.

L’Agenzia, nella interpretazione della norma, aveva già indirettamente chiarito con la circolare n. 27/E del 16/07/2015 par. 5.3 e 6.3 e la circolare n. 30/E dell’11/08/2015 par. 3.2, 4 che per la Repubblica di San Marino l’autorizzazione è superflua in quanto l’amministrazione finanziaria italiana ha la possibilità di richiedere ogni informazione necessaria alle Autorità competenti del Paese.

La Repubblica, come si legge nella circolare n. 31/E del 28/08/2015, è uno Stato eliminato dalla lista degli Stati e territori aventi un regime fiscale privilegiato (black list) con decreto del MEF del 12 febbraio 2014 ed è stata inclusa con decreto del 29 dicembre 2014, nella lista di cui al decreto del MEF 4 settembre 1996 c.d. white list l’elenco degli Stati con i quali è attuabile lo scambio di informazioni ai sensi delle convenzioni sulle doppie imposizioni, essendo un Paese collaborativo ed avendo sottoscritto e ratificato con l’Italia un accordo sullo scambio di informazioni conforme all’articolo 26 dell’Ocse già operativo dalla data del 3/10/2013.

Pertanto si è definitivamente chiarito che l’Amministrazione Finanziaria riconosce il regime sanzionatorio premiale previsto dalla procedura sia per quanto attiene la massima riduzione delle sanzioni sia per quanto riguarda i termini di accertamento nel caso di detenzione o di trasferimento di attività finanziarie nella Repubblica di San Marino, quale Paese extra UE che ha in atto con la Repubblica italiana una convenzione per evitare le doppie imposizioni che prevede un effettivo scambio di informazioni secondo i più recenti standard internazionali.

L’assenza del rilascio del waiver non comporta l’applicazione della sanzione ordinaria, ritenendosi comunque garantita la possibilità da parte delle Autorità Finanziarie italiane di monitorare tali attività mediante una richiesta di scambio di informazioni da inoltrare direttamente alle Autorità fiscali del Paese presso cui è localizzato l’intermediario, ai sensi della Convenzione contro le doppie imposizioni con lo stesso vigente.

Con riguardo all’ambito temporale della procedura di collaborazione volontaria, in caso di regolarizzazione di attività detenute nella Repubblica di San Marino non si applica il raddoppio dei termini ordinari di decadenza della potestà di accertamento e di quella di contestazione delle violazioni in materia di monitoraggio fiscale di cui all’articolo 12, commi 2-bis e 2-ter del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78 in ragione della circostanza che il Paese, al momento di entrata in vigore della legge, è collaborativo non frapponendo ostacoli allo scambio di informazioni, anche in mancanza del rilascio del waiver, non avendo ravvisato il legislatore l’esigenza del c.d. monitoraggio rafforzato in relazione ad un Paese già collaborativo al momento dell’entrata in vigore della legge. Non rientrano infine nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria le attività detenute nella Repubblica di San Marino in annualità per le quali sono ordinariamente scaduti i termini per l’accertamento e per la contestazione delle violazioni in materia di monitoraggio fiscale.

Inoltre la sanzione minima per violazione dell’obbligo dichiarativo in materia di monitoraggio fiscale fissata al 3% prevista dall’articolo 5-quinquies, comma 7, del DL 167/90, si applica per le violazioni attinenti attività detenute in Paesi collaborativi come San Marino al momento dell’entrata in vigore della legge.

Pertanto con il pronunciamento ufficiale dell’Amministrazione Finanziaria che ha riconosciuto che l’autorizzazione è superflua per Stati non aderenti al See che attuano lo scambio di informazioni effettivo, si rende San Marino equivalente ai Paesi comunitari e di conseguenza i clienti e i lori professionisti non avranno più la necessità di avanzare richieste di waiver agli istituti bancari sammarinesi.

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