Con sentenza n. 13312 del 30 giugno 2015 la Corte di Cassazione ha affermato il principio secondo cui la clausola compromissoria inserita nelle condizioni generali di un contratto di assicurazione che prevede un meccanismo di corresponsione dell’onorario degli arbitri (correlato al valore della causa, ma non in misura proporzionale) indipendente dall’esito della controversia, nel senso che ciascuna parte è tenuta al pagamento del compenso dell’arbitro da essa nominato e di metà di quello dovuto al terzo, a prescindere dalla circostanza che risulti vittoriosa o soccombente, è da considerarsi vessatoria, avuto riguardo alla causa e alle finalità del suddetto contratto, quando risulti limitativa del diritto dell’assicurato ad essere sollevato dalle conseguenze pregiudizievoli del sinistro, esponendolo (soprattutto nelle controversie di modesto valore) all’esborso di rilevanti somme per gli onorari degli arbitri, non proporzionate a quelle riconosciutegli a titolo di risarcimento dei danni dedotti, e dissuadendo quindi dal ricorrere all’arbitrato, con conseguente favore per i comportamenti dilatori dell’assicuratore e pregiudizio per il diritto di difesa dell’assicurato.
ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 17/10