Con la sentenza del 8 gennaio 2026 nel caso Ferrieri e Bonassisa c. Italia, la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo si è espressa sulla contrarietà alla CEDU delle verifiche fiscali effettuate a mezzo accertamenti bancari.
In particolare, ha dichiarato gli accertamenti bancari condotti ai sensi degli artt. 32 del D.P.R. n. 600/1973 e 51 del D.P.R. n. 633/1972 in contrasto con l’art. 8 della CEDU, ponendosi in linea con quanto già statuito con le precedenti sentenze del 6 gennaio 2025 (nella causa Italgomme pneumatici S.r.l. e altri c. Italia) e dell’11 dicembre 2025 (nella causa Agrisud e altri c. Italia).
La vicenda trae origine dalla comunicazione pervenuta ai contribuenti da parte della propria banca con la quale venivano informati di aver ricevuto, da parte dell’Agenzia delle Entrate, la richiesta di fornire informazioni circa le attività bancarie e le operazioni finanziarie dai medesimi condotte nel corso del periodo d’imposta oggetto di accertamento e della volontà dell’istituto bancario di ottemperare a tali istanze.
La Corte EDU, dopo aver ribadito la legittimità dell’accesso e della divulgazione dei dati bancari del contribuente da parte delle autorità fiscali nell’ambito del procedimento accertativo, ha rilevato come tale possibilità debba essere subordinata alla specifica indicazione, da parte della legge, della portata di tale potere discrezionale, nonché delle modalità del suo esercizio oltre che alla sussistenza di idonee garanzie procedimentali contro l’arbitrarietà, inclusa la possibilità di un riesame effettivo dello strumento accertativo adoperato.
Tuttavia, dopo aver ripercorso la normativa, la prassi e la giurisprudenza di legittimità di riferimento è stato constatato che nel nostro ordinamento non si ravvisa alcun obbligo effettivo per l’Amministrazione Finanziaria di giustificare le modalità esercizio dei propri poteri ed è stato, inoltre, rilevato che la validità di un avviso di accertamento non può dirsi pregiudicata dalla mancanza di un’autorizzazione, ovvero dalla sussistenza di una irregolarità procedimentale.
Proseguendo, è stato osservato che l’ordinamento dovrebbe prevedere un efficace controllo giurisdizionale ovvero indipendente sulle modalità accertative adoperate, consistente nella verifica della conformità dell’azione amministrativa alle prescrizioni normative.
Anche tale requisito è stato ritenuto insussistente nel caso di ispecie in ragione del fatto che trattasi atti meramente endoprocedimentale che, in quanto tale, potrebbe essere oggetto di sindacato giurisdizionale unicamente a seguito dell’emissione dell’avviso di accertamento e della sua impugnazione da parte del contribuente.
Parimenti inadeguata è stata ritenuta anche la possibilità di reclamo al Garante del contribuente, il quale, oltre ad investire del controllo un organismo le cui determinazioni risultano prive del carattere vincolante, non soddisfa neppure i requisiti di indipendenza ed effettività richiesti dall’art. 8 della CEDU.
Concludendo la Corte EDU ha affermato che anche laddove si arrivasse a ritenere che gli accertamenti bancari abbiano una base giuridica generale rinvenibile nella normativa tributaria, essa si porrebbe comunque in contrasto con la “quality of law” imposta dalla Convenzione, in ragione dell’eccessiva arbitrarietà dell’azione amministrativa e della inesistenza di garanzie procedurali idonee a consentire un sindacato effettivo del suo operato.
Per tali ragioni, in ossequio a quanto previsto dall’art. 46 della CEDU, ha imposto allo Stato italiano l’adozione di misure generali volte ad arginare l’eccessiva arbitrarietà degli accertamenti condotti dal Fisco attraverso l’indicazione puntuale delle modalità di accesso, da parte dell’Amministrazione Fiscale, alle informazioni bancarie dei contribuenti.


