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Attualità

Valute virtuali: il Disegno di Legge su disposizioni fiscali e obblighi antiriciclaggio

26 Aprile 2022

Antonio Martino, Of Counsel, DLA Piper

Ernesto Carile, Security Manager, Leonardo Helicopters Division

Di cosa si parla in questo articolo

Con la esplicita finalità di sviluppare in Italia una nuova tecnologia finanziaria accelerandone la diffusione nel campo dei finanziamenti in capitale di rischio e degli investimenti delle imprese e con la dichiarata intenzione di colmare i ritardi accumulati dal nostro Paese nei confronti della maggior parte dei mercati finanziari esteri, nell’ambito dell’economia della blockchain e delle criptovalute, è stato presentato in Senato della Repubblica il DDL nr. 2572 dal titolo “Disposizioni fiscali in materia di valute virtuali e disciplina degli obblighi antiriciclaggio[1]. La necessità di dare un assetto organico e coordinato al framework normativo nazionale in relazione alle cripotoattività è sicuramente indispensabile per consentire al sistema finanziario di essere competitivo e di operare in maniera “ordinata” e compliance in entrambi gli ecosistemi: tax e anti money laundering.

Con specifico riferimento alla disciplina AML-CTF nella Relazione accompagnatoria del Disegno di Legge in questione viene proposta una modifica del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231, stabilendo che:

  • debbano rientrare all’interno delle definizioni della categoria dei prestatori di servizi relativi alla conversione di valuta virtuale in valute aventi corso legale e, viceversa, ogni persona fisica o giuridica che fornisce a terzi, a titolo professionale, anche online, servizi funzionali alla conservazione di valuta virtuale e alla loro conversione da ovvero in valute aventi corso legale;
  • si definisce la valuta virtuale come una rappresentazione di valore digitale che non è necessariamente emessa o garantita da una Banca Centrale o da un ente pubblico, né è necessariamente legata a una valuta legalmente istituita e pur non possedendo lo status giuridico di valuta o moneta è accettata da persone fisiche e giuridiche come mezzo di scambio e può essere trasferita, memorizzata e scambiata elettronicamente;
  • tra i soggetti obbligati agli adempimenti AML-CTF, ed in particolare nella categoria degli intermediari bancari e finanziari, rientrino i prestatori di servizi la cui attività consiste nella fornitura di servizi di cambio tra valute virtuali e valute aventi corso forzoso e vice-versa.

Analizzando la definizione che il disegno di legge dà di valuta virtuale, non si apportano sostanziali modifiche a quanto già previsto dalla normativa antiriciclaggio derivante anche dall’applicazione degli standards internazionali (definizioni del FATF-GAFI e delle Direttive europee), mentre con riferimento agli specifici soggetti obbligati la proposta tende a limitare la categoria ai soli prestatori di servizi di conversione e conservazione a fronte dell’attuale previsione che invece investe una più ampia gamma di prestatori di servizi strumentali.

Peraltro, l’art. 1, comma 1, lettera n) del D.Lgs. n. 125/2019, nel recepire la V Direttiva AML 843/2018, aveva ampliato la categoria dei soggetti obbligati ovvero la categoria dei prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale sopprimendo l’inciso che li limitava solo a quelli che svolgevano l’attività di conversione di valute virtuali da ovvero in valute aventi corso forzoso.

Il Disegno di legge infine prevede che nell’ambito delle misure di semplificazione delle procedure di adeguata verifica della clientela, rientrino anche: i servizi relativi alla conversione di valuta virtuale, nel caso in cui l’operazione di cambio tra valute virtuali e valute aventi corso forzoso non sia superiore al valore di 150 euro ed i servizi di portafoglio digitale, nel caso in cui la detenzione, la memorizzazione o il trasferimento di valute virtuali non superi il valore di 150 euro.

L’iniziativa del Senato è sicuramente un’importante primo passo verso l’adeguamento alla evoluzione tecnologica in corso, ma sicuramente richiederà un lavoro di approfondimento e coordinamento sia in ottica fiscale che antiriciclaggio tenendo in considerazione anche le esperienze normative e applicative concrete di altri Paesi. Inoltre, sarà utile impostare la normativa domestica tenendo conto delle future modifiche AML-CFT che a breve entreranno in vigore con l’introduzione del Regolamento europeo che si sostanzierà in “codice unico dell’Unione” in materia AML/CFT con norme, direttamente applicabili, anche in tema di adeguata verifica della clientela, titolarità effettiva e attività virtuali.

 

Articolo 1,

DEFINIZIONI

modifica del comma 2 lett. ff)
testo attuale testo proposto nel DDL
ff) prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale: ogni persona fisica o giuridica che fornisce a terzi, a titolo professionale, anche online, servizi funzionali all’utilizzo, allo scambio, alla conservazione di valuta virtuale e alla loro conversione da ovvero in valute aventi corso legale o in rappresentazioni digitali di valore, ivi comprese quelle convertibili in altre valute virtuali nonché i servizi di emissione, offerta, trasferimento e compensazione e ogni altro servizio funzionale all’acquisizione, alla negoziazione o all’intermediazione nello scambio delle medesime valute ;  ff) prestatori di servizi relativi alla conversione di valuta virtuale in valute aventi corso legale e viceversa: ogni persona fisica o giuridica che fornisce a terzi, a titolo professionale, anche online, servizi funzionali alla conservazione di valuta virtuale e alla loro conversione da ovvero in valute aventi corso legale;
modifica del comma 2 lett. qq)
qq) valuta virtuale: la rappresentazione digitale di valore, non emessa ne’ garantita da una banca centrale o da un’autorità pubblica, non necessariamente collegata a una valuta avente corso legale, utilizzata come mezzo di scambio per l’acquisto di beni e servizi o per finalità di investimento e trasferita, archiviata e negoziata elettronicamente qq) valuta virtuale: una rappresentazione di valore digitale che non è emessa o garantita da una banca centrale o da un ente pubblico, non è necessariamente legata a una valuta legalmente istituita, non possiede lo status giuridico di valuta o moneta, ma è accettata da persone fisiche e giuridiche come mezzo di scambio e può essere trasferita, memorizzata e scambiata elettronicamente
Articolo 3

SOGGETTI OBBLIGATI

modifica del comma 5, la lettera i)
i) i prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale  i) i prestatori di servizi la cui attività consiste nella fornitura di servizi di cambio tra valute virtuali e valute aventi corso forzoso e viceversa
Articolo 23

MISURE SEMPLIFICATE DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA 

inserimento al  comma 2, lettera b)
 5-bis) servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale, nel caso in cui l’operazione di cambio tra valute virtuali e valute aventi corso forzoso non superi il valore di 150 euro;

5-ter) servizi di portafoglio digitale, nel caso in cui la detenzione, la memorizzazione o il trasferimento di valute virtuali non superi il valore di 150 euro .

 

[1] Disegno di Legge n. 2572 “Disposizioni fiscali in materia di valute virtuali e disciplina degli obblighi antiriciclaggio” del 30 marzo 2022 – https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/370126.pdf

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