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Giurisprudenza

Utili extracontabili: la nuova presunzione non è retroattiva

6 Novembre 2026

Enrico Matano, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano

Corte di Cassazione, Sez. Trib., Ord. 5 ottobre 2026, n. 26234 –  Pres. Crucitti, Rel. Macagno

Di cosa si parla in questo articolo

Con l’ordinanza n. 26234 del 5 ottobre 2026, la Corte di Cassazione ha chiarito che l’art. 23 del d.lgs. 7 agosto 2026, n. 148, che limita la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili nelle società di capitali a ristretta base partecipativa, non ha efficacia retroattiva, neppure rispetto ai giudizi ancora pendenti. La nuova presunzione di fonte legale trova, in ragione del disposto dell’art. 11 delle preleggi, alle sole fattispecie sostanziali perfezionatesi dopo la sua entrata in vigore. 

La nuova disposizione, entrata in vigore il 12 agosto 2026, prevede che la distribuzione degli utili ai soci possa presumersi, salva prova contraria, soltanto qualora sia accertata, sulla base di elementi certi e precisi, anche di natura presuntiva, l’esistenza di componenti positivi imponibili non contabilizzati e non dichiarati, oppure di componenti negativi indeducibili perché inesistenti. La disciplina va pertanto ad escludere dalla presunzione di origine giurisprudenziale i maggiori redditi derivanti dal disconoscimento di costi effettivamente sostenuti, ma fiscalmente indeducibili per difetto di inerenza o competenza. 

Nel caso di specie, l’Agenzia delle Entrate rettificava il reddito dichiarato da una società di capitali, disconoscendo la deducibilità di alcuni costi e imputando al socio unico il conseguente maggior reddito da partecipazione. La società impugnava l’accertamento, ottenendo una pronuncia favorevole in primo grado, successivamente riformata in parte in appello. Anche il socio impugnava l’avviso a lui destinato, ottenendo inizialmente una riduzione del reddito accertato, poi rideterminato in appello sulla base dell’esito del contenzioso societario. 

Ricorreva in cassazione il socio, in proprio, per il reddito attribuitogli per trasparenza, sostenendo che la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili non potesse operare in presenza di costi effettivamente sostenuti e invocava la nuova disciplina quale disposizione ricognitiva del diritto previgente. 

La Suprema Corte ha respinto tale interpretazione, rilevando che, anteriormente alla riforma, la presunzione, di matrice giurisprudenziale e fondata sugli artt. 2727 e 2729 c.c., operava anche in presenza di costi fiscalmente indeducibili ancorché esistenti. Il loro disconoscimento determinava, infatti, un incremento del reddito imponibile societario, che si presumeva distribuito ai soci in ragione della ristrettezza della base partecipativa, salva la prova contraria. 

Secondo la Cassazione, l’art. 23 del d.lgs. n. 148/2026 ha introdotto presupposti oggettivi nuovi e tassativi, modificando il precedente ambito applicativo della presunzione. La disposizione non può quindi qualificarsi come norma di interpretazione autentica e, in assenza di un’espressa previsione di retroattività, soggiace all’art. 11 delle preleggi (“se la norma è innovativa nella selezione del fatto-base della presunzione, essa con tutta evidenza non può essere utilizzata come interpretazione autentica della disciplina preesistente“).

In conclusione, la Corte ha affermato il seguente principio di diritto: “L’art. 23 del d.lgs. 7 agosto 2026, n. 148, attuativo del criterio dettato dall’art. 17, comma 1, lett. h), n. 4, della legge 9 agosto 2023, n. 111, che disciplina la presunzione di distribuzione ai soci dei maggiori utili accertati in capo alle società di capitali a ristretta base partecipativa, limitandone l’operatività ai casi in cui sia accertata, sulla base di elementi certi e precisi, anche di natura presuntiva, l’esistenza: a) di componenti reddituali positivi imponibili non contabilizzati e non dichiarati; b) di componenti reddituali negativi che abbiano concorso a formare il reddito ma siano indeducibili perché inesistenti, non ha natura di norma di interpretazione autentica. Ciò in assenza di un’espressa previsione normativa e in ragione del carattere innovativo dei requisiti introdotti, costituiti dalla concorrente mancata contabilizzazione e dichiarazione dei componenti positivi e dalla limitazione dei componenti negativi ai soli costi inesistenti“.

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