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Giurisprudenza

Usura e ammortamento alla francese: ultimi orientamenti del Tribunale di Milano

15 Settembre 2015

Tribunale di Milano, 16 luglio 2015, n. 8755

Di cosa si parla in questo articolo

Con sentenza n. 8755 del 16 luglio 2015 il Tribunale di Milano, giudice dott.ssa Laura Cosentini, ha affermato i seguenti principi di diritto in materia di usura e piano di ammortamento c.d. “alla francese”.

Usura

Con riguardo ai contratti di mutuo bancario, infondato è l’assunto secondo cui, ai fini della verifica del rispetto del tasso soglia, il conteggio del tasso effettivo applicato dalla banca deriverebbe dalla sommatoria di tasso convenzionale e tasso di mora, avendo detti oneri funzione diversa ed essendo conteggiati, pertanto, con differenti modalità.

In caso di rata impagata, devono piuttosto addizionarsi gli importi corrisposti a titolo di interessi corrispettivi e di interessi moratori e la sommatoria deve essere rapportata al capitale residuo e impagato, alla data di scadenza della rata. Nel conteggio del tasso effettivo di mora, inoltre, non devono essere compresi gli oneri connessi all’erogazione del credito, atteso che gli interessi moratori concernono la sola ipotesi, patologica ed eventuale, di un ritardo nel pagamento delle rate e si discostano, dunque, dal corso fisiologico del contratto.

Ammortamento alla francese

Il piano di ammortamento c.d. “alla francese” si fonda sulla formula matematica della “legge di sconto composto”, che consente di invidivuare la quota capitale da restituire in ciascuna delle rate prestabilite, così che la somma dei valori capitale compresi in tutte le rate del piano di ammortamento sia uguale al capitale mutuato, ma non va ad incidere sul separato conteggio degli interessi, che risponde alle regole dell’interesse semplice, venendo conteggiato ad ogni rata sul solo capitale che residua dopo la restituzione del capitale effettuato tramite le rate precedenti. L’ammortamento alla francese, di conseguenza, non genera alcun calcolo anatocistico degli interessi e il fatto che comporti il pagamento di interessi leggermente superiori a quelli del metodo di ammortamento all’italiana trova ragione nella circostanza per cui nel secondo metodo le rate computate comprendono da subito una quota capitale maggiore.

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