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Approfondimenti

Tutto pronto per l’operazione Voluntary Disclosure: online il modello definitivo con le istruzioni per il rientro dei capitali. Sì all’integrativa entro 30 giorni dall’invio

3 Febbraio 2015

Stefano Massarotto, Studio Tributario Associato Facchini Rossi & Soci

Di cosa si parla in questo articolo

Finalmente è pronto il modello definitivo con tutte le istruzioni da seguire per aderire alla procedura di collaborazione volontaria introdotta dalla legge 15 dicembre 2014 n. 186 (cfr. contenuti correlati). E’ consultabile sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate la versione finale, approvata con Provvedimento firmato il 30 gennaio dal Direttore dell’Agenzia Rossella Orlandi, del modulo di richiesta di adesione alla voluntary disclosure corredata dalle istruzioni, che recepiscono le osservazioni espresse dagli operatori del settore e illustrano le modalità per regolarizzare le attività finanziarie o patrimoniali detenute all’estero e non dichiarate al fisco, in un’ottica di collaborazione con l’Amministrazione finanziaria, ottenendo una riduzione delle sanzioni amministrative e alcune esclusioni delle sanzioni di tipo penale.

Si ricorda che la richiesta di adesione alla voluntary disclosure può interessare solo le violazioni commesse fino al 30 settembre 2014, a patto che la richiesta non sia presentata dopo che l’autore della violazione abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell’inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali, per violazione di norme tributarie, relativi all’ambito oggettivo di applicazione della procedura.

Modalità di presentazione del modello

Il modello va trasmesso telematicamente direttamente dal contribuente – attraverso i canali Entratel o Fisconline – o tramite un intermediario abilitato.

A questo farà seguito una relazione accompagnatoria, corredata di tutta la documentazione, da presentare esclusivamente via PEC (posta elettronica certificata) nei 30 giorni successivi alla presentazione dell’istanza.

È ammessa inoltre l’integrazione dell’istanza (barrando la casella “istanza integrativa”) nei 30 giorni successivi all’invio del modello e quindi prima dell’invio della relazione accompagnatoria. Sia l’istanza sia la relazione vanno comunque presentati entro il 30 settembre 2015.

La prima dichiarazione, peraltro, dovrebbe essere sufficiente a bloccare eventuali cause ostative che potrebbero verificarsi in caso di inizio di attività di verifica o di accertamento.

Il contenuto del modello

Il modello è abbastanza semplice e lineare e prevede innanzitutto una prima parte ove viene fornito un quadro generale dell’oggetto dell’emersione. Il modello prevede infatti l’inserimento dei dati del contribuente e quelli del professionista. Viene poi richiesto – per patrimoni fino a 2 milioni di euro – se si vuole usufruire della forfetizzazione del 5% per la determinazione dei rendimenti e il calcolo dell’imposta dovuta con l’aliquota del 27%.

L’opzione per l’emersione delle attività internazionali sembra vincolare il contribuente a regolarizzare anche le violazioni nazionali. È quanto sembra emergere dalle istruzioni al modello dove si precisa che il contribuente che intende attivare la procedura di voluntary disclosure internazionale e abbia commesso anche violazioni interne è sufficiente che barri al casella “Internazionale”.

Viene poi richiesto (Sezione I) di indicare i “soggetti collegati”: le istruzioni chiariscono che deve trattarsi dei soggetti che presentano un collegamento con l’attività (come i cointestatari di conti correnti) o gli importi (è il caso di una attività finanziaria acquistata da un soggetto in tutto o in parte coi proventi derivanti da redditi non dichiarati dalla società italiana di cui lo stesso soggetto è socio), in relazione ai quali ci si intende avvalere della procedura di collaborazione volontaria.

È un aspetto molto delicato sul quale si attendono ulteriori chiarimenti da parte dell’Amministrazione finanziaria: la conseguenza di tale obbligo è la possibile delazione di posizioni riferibili a soggetti terzi, con la necessità di coordinare la sanatoria di posizioni soggettive collegate.

Occorrerà poi indicare (Sezioni da II a IV) le attività estere – distinguendo dove gli assets sono detenuti, black list, black list con scambio di informazioni e non black list -, i redditi ad esse correlate e le attività alla data di emersione.

Con riferimento al luogo dove sono detenuti gli assets si attende la Circolare di imminente pubblicazione: si pensi ad un conto corrente gestito in Svizzera ma intestato formalmente ad una società di sede black list (ad esempio per evitare l’euroritenuta).

Oltre al modello

Come detto è prevista una relazione di accompagnamento al modello di richiesta di accesso alla procedura di voluntary disclosure che dovrà contenere una descrizione analitica dei dati indicati in maniera sintetica nel modello.

Le istruzioni dell’Agenzia delle entrate prevedono che i files contenenti la relazione di accompagnamento e i documenti allegati dovranno essere trasmessi esclusivamente per posta elettronica certificata.

Attenzione ai documenti in lingua straniera: l’Allegato n. 4 prevede che la documentazione in lingua straniera debba essere tradotta in italiano dal contribuente, se originariamente in inglese, tedesco, francese e spagnolo. In tutte le altre lingue servirà invece una traduzione giurata.

A tal proposito si auspica che la circolare di prossima uscita consenta una certa flessibilità, ad esempio prevedendo la traduzione solo dei documenti non bancari: per un contribuente, ad esempio, con una relazione bancaria a Zurigo, potrebbe non essere agevole (ed estremamente onerosa) tradurre, dal tedesco all’italiano le migliaia di pagine che compongono la documentazione bancaria (estratti conto, situazioni patrimoniali e contabili) attestante le proprie attività e redditi.

Un’ultima precisazione: dalle istruzioni alla relazione di accompagnamento sembrerebbe già necessario produrre in tale sede (e quindi nel termine di 30 giorni dall’istanza) le informazioni di dettaglio per poter beneficiare della riduzione alla metà delle sanzioni RW. Viste le tempistiche e le difficoltà pratiche per completare il rimpatrio – fisico o giuridico – nei trenta giorni dall’istanza, sarebbe auspicabile una certa flessibilità da parte dell’Amministrazione finanziaria (consentendo, ad esempio, la produzione delle contabili bancarie di trasferimento in Italia nella successiva fase di contraddittorio).

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