In esame alla Camera, per il prescritto parere parlamentare, lo schema di decreto legislativo che attua la Direttiva (UE) 2024/1203, sulla tutela penale dell’ambiente, e che sostituisce le Direttive 2008/99/CE e 2009/123/CE.
La direttiva è volta a fornire una risposta efficace e sinergica alla criminalità ambientale, fenomeno in continuo aumento e di carattere transfrontaliero:
- implementa il livello di tutela dell’ambiente, comprendendo aria, acqua, suolo, ecosistemi, fauna e flora, e promuovendo la qualità ambientale in tutte le sue forme, attraverso un approccio integrato e coerente con gli obiettivi comunitari
- include nuove categorie basate sulle violazioni più gravi della normativa europea, al fine di rafforzare l’effetto deterrente, implementando l’impianto sanzionatorio attraverso la previsione di sanzioni penali più efficaci, proporzionate e dissuasive
- affiancando il diritto penale a quello amministrativo, intende garantire una migliore tutela dell’ambiente e dei diritti fondamentali, introducendo anche specifiche indicazioni sui livelli massimi di pena per talune fattispecie di reato, oltre alla previsione di sanzioni supplementari
- prevede specifiche circostanze aggravanti e attenuanti
- prevede la predisposizione di una strategia nazionale in materia di lotta contro i reati ambientali, con l’obiettivo di rafforzare il coordinamento istituzionale e l’efficacia complessiva delle politiche di prevenzione.
Con lo schema di decreto sulla tutela penale dell’ambiente il Governo ha quindi esercitato la delega di cui all‘art. 9 della L. 91/2025, apportando alla normativa vigente, e in particolare al Titolo VI-bis del Libro Secondo del codice penale e alla legislazione speciale in materia ambientale, le modifiche necessarie per dare piena attuazione alle previsioni degli articoli 3 e 4 della direttiva (UE) 2024/1203.
Gli interventi normativi sono quindi finalizzati alla definizione dei reati e delle relative circostanze aggravanti e attenuanti, nonché alla previsione di sanzioni effettive, dissuasive e proporzionate in relazione ai predetti reati, in conformità ai criteri di cui all’art. 5 della direttiva.
Le disposizioni trovano applicazione anche nei confronti delle persone giuridiche, modificando altresì il D. Lgs. 231/2001.
In sintesi:
- l’art. 2 introduce il quadro delle definizioni, recependo le definizioni di cui all’art. 2 della direttiva, definendo:
- “habitat all’interno di un sito protetto“, inteso quale habitat di specie per cui una zona è classificata come zona di protezione speciale ai sensi dell’articolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE, ovvero quale habitat naturale o habitat di specie per cui un sito è designato come zona speciale di conservazione ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CEE, oppure classificato come sito di importanza comunitaria ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, della medesima direttiva
- “ecosistema“, quale complesso dinamico di comunità di piante, animali, funghi e microrganismi e del loro ambiente non vivente che, mediante la loro interazione, formano un’unità funzionale, comprendente diversi tipi di habitat, habitat di specie e popolazioni di specie, rilevanti ai fini della tutela ambientale e dell’applicazione della normativa vigente
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l’art. 3 modifica in modo sistematico il Titolo VI-bis del Libro II del Codice penale, al fine di recepire la Direttiva (UE) 2024/1203 e rafforzare la tutela penale dell’ambiente sotto il profilo sostanziale, sanzionatorio e definitorio:
- riformula l’art. 452-bis in materia di inquinamento ambientale, mantenendone la struttura di reato a forma libera, ampliando le condotte penalmente rilevanti e includendo espressamente l’habitat tra i beni giuridici tutelati, con particolare attenzione ai danni arrecati ad aria, acqua, suolo, ecosistemi, flora e fauna
- estende le circostanze aggravanti dell’art. 452-bis, prevedendo aumenti di pena nei casi di danno a specie protette, ecosistemi di rilevanti dimensioni, aree naturali vincolate o protette, nonché in presenza di effetti durevoli o di distruzione dell’habitat
- introduce il nuovo art. 452-bis.1 sul commercio di prodotti inquinanti, configurato come reato a doppio evento, che sanziona l’immissione sul mercato di prodotti idonei a causare compromissioni ambientali significative e misurabili, con aggravanti connesse al pericolo per la salute e al contesto ambientale
- interviene sull’art. 452-ter, innalzando i limiti edittali della pena detentiva, in coerenza con l’introduzione di nuove aggravanti legate all’esposizione al pericolo per la vita e l’incolumità delle persone.
- inserisce l’art. 452-quinquies decies, che definisce in modo esteso la nozione di “abusivamente”, includendo le violazioni della normativa europea e nazionale e le autorizzazioni ottenute in modo fraudolento, violento o corruttivo.
- introduce l’art. 452-sexies decies, che prevede aggravanti specifiche in caso di profitto rilevante o di utilizzo di dichiarazioni e documenti falsi, valorizzando il maggiore disvalore della condotta
- coordina il sistema delle sanzioni accessorie, modificando gli artt. 32-quater e 240-bis, includendo i nuovi reati tra quelli che comportano incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione e confisca speciale
- abroga l’art. 733-bis, relativo alla distruzione di habitat in siti protetti, ritenendone la tutela assorbita nella nuova disciplina dell’inquinamento ambientale
- recepisce i criteri europei per la valutazione del danno ambientale rilevante, valorizzando indicatori quali durata, portata, reversibilità e condizioni originarie dell’ambiente colpito, da utilizzare nell’interpretazione giudiziale.
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gli artt. 4 e 5 introducono nuove fattispecie di reato in materia ambientale, richiamando il trattamento sanzionatorio previsto dall’art. 452-bis C.p.:
- l‘art. 4 punisce la produzione, commercializzazione, importazione, esportazione, uso o rilascio abusivo di sostanze che riducono lo strato di ozono, nonché di prodotti e apparecchiature che le contengono o ne dipendono, in attuazione della normativa europea, fatta salva la disciplina dei prodotti agricoli autorizzati. In caso di colpa grave, è prevista una diminuzione di pena
- l’art. 5 sanziona analogamente le condotte relative ai gas fluorurati a effetto serra e ai prodotti che li contengono o ne utilizzano il funzionamento.
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l‘art. 8 recepisce gli artt. 6 e 7 della Direttiva (UE) e dà attuazione alla legge delega in materia di responsabilità da reato degli enti:
- amplia il catalogo dei reati presupposto in materia ambientale, rendendolo tendenzialmente completo, nonché adeguando la disciplina delle sanzioni applicabili agli enti; l’intervento si innesta su un quadro normativo già fortemente orientato al contrasto della criminalità ambientale d’impresa, incentrato sull’art. 25-undecies, che consente l’attribuzione della responsabilità per numerosi reati ambientali
- valorizza la struttura della responsabilità fondata sul difetto di organizzazione, che incentiva l’adozione di modelli preventivi e di comportamenti riparatori, in coerenza con la logica della Direttiva
- mantiene la flessibilità del sistema sanzionatorio, consentendo sia risposte rigorose sia attenuazioni in presenza di condotte correttive: quanto alle sanzioni pecuniarie, il legislatore delegato mantiene il sistema per quote, introducendo mirati innalzamenti, senza adottare il criterio europeo basato su percentuali del fatturato.

