Con risposta a interpello n. 81 del 18 marzo 2026, l’Agenzia delle Entrate si è pronunciata in merito alla qualificazione fiscale di un trust statunitense interposto ai sensi dell’art. 37, co. 3 del D.P.R. n. 600/1973.
L’istante, un soggetto fiscalmente non residente in Italia, ricopre la qualifica di beneficiario primario di un Trust disciplinato dalle leggi dello Stato del Delaware; il Trust è stato costituito da altro Trust, istituito dal fratello dell’istante, e prevede, quali beneficiari secondari i discendenti del medesimo. Secondo la normativa fiscale statunitense, il trust si qualifica come autonomo soggetto passivo d’imposta, ed è tenuto al pagamento delle imposte sui redditi. Il Trustee, invece, è una società con sede in Delaware, appartenente ad un gruppo bancario con autonomi poteri con riferimento alla gestione e all’amministrazione del patrimonio, nonché in merito alla distribuzione di reddito e capitale ai beneficiari.
L’istante specifica, inoltre, che pur non detenendo allo stato attuale qualsivoglia bene, riceverà in futuro un portafoglio azionario detenuto e gestito al di fuori dell’Italia ed una partecipazione totalitaria in una LLC statunitense, che detiene un immobile situato a New York.
L’istanza di interpello è stata presentata dal beneficiario in quanto intenzionato a trasferire la propria residenza fiscale in Italia dal periodo di imposta 2026. Il quesito dell’istante verte pertanto sulla qualificazione del trust quale autonomo soggetto passivo d’imposta da considerare come non interposto ai sensi dell’art. 37, co. 3 del D.P.R. n. 600/1973.
L’Agenzia richiama pertanto il contenuto dell’atto istitutivo del trust, ponendo in rilievo il potere di influenza detenuto dall’istante nei confronti del trustee. Nello specifico, l’Ufficio fa riferimento a quanto emerge dall’atto istitutivo del trust, secondo cui il beneficiario conserverebbe un rilevante potere di decisione sulla sorte dei beni in trust, potendo disporre con testamento o con contratto fiduciario l’assegnazione del capitale rimanente e del reddito accumulato alla data di cessazione del trust medesimo.
Secondo l’Amministrazione finanziaria, pertanto, l’attribuzione di tali poteri dispositivi in capo al beneficiario, seppure esercitati mediante testamento o contratto fiduciario, farebbero venir meno l’elemento condizionante l’autonoma soggettività passiva del trust medesimo e la mancanza di interposizione fittizia, ovvero l’effettivo spossessamento dei beni e la concreta autonomia del trustee di amministrare e disporre dei beni a lui effettivamente affidati dal settlor.
In conclusione, a parere dell’Ufficio, qualora il beneficiario dovesse effettivamente trasferire la propria residenza fiscale in Italia, sarà tenuta agli obblighi di dichiarazione dei redditi, comprensivi dei redditi del trust, nonché agli obblighi di monitoraggio fiscale e di versamento dell’IVIE e dell’IVAFE.


