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Attualità

Trust, le novità interpretative dell’Agenzia delle Entrate

23 Agosto 2021

Andrea Vasapolli, Partner, Vasapolli & Associati

Brigitta Valas, Associate, Vasapolli & Associati

Di cosa si parla in questo articolo

Con la bozza di circolare pubblicata in consultazione lo scorso 11 agosto l’Agenzia delle Entrate è finalmente tornata ad occuparsi in modo organico, seppur incompleto, del regime fiscale applicabile a varie vicende della vita dei trust, focalizzandosi in particolare su due aspetti:

  • l’imposizione delle attribuzioni a soggetti residenti in Italia provenienti da trust opachi stabiliti in giurisdizioni a fiscalità privilegiata, a fronte delle modifiche introdotte dal D.L. n. 124/2019;
  • quando sussiste il presupposto impositivo per l’assoggettamento dei trasferimenti patrimoniali che interessano i trust all’imposta sulle successioni e donazioni ed a quelle ipotecaria e catastale, a fronte del consolidato orientamento interpretativo della Suprema Corte.

In questo contributo soffermiamo la nostra attenzione su tale secondo aspetto.

Con i precedenti, ed ormai risalenti, interventi di prassi[1], l’Agenzia delle Entrate aveva sostenuto l’interpretazione della cosiddetta “tassazione all’entrata”, che ravvede il presupposto impositivo ai fini delle imposte di donazione, ipotecaria e catastale, negli atti dispositivi con i quali il disponente vincola i beni in trust. Secondo tale interpretazione il successivo trasferimento del fondo in trust ai beneficiari non realizza, ai fini dell’imposta sulle donazioni, un presupposto impositivo ulteriore, anche se il fondo in trust si è nel frattempo incrementato per effetto della sua gestione.

Con la bozza di circolare in commento l’Agenzia prende finalmente atto del fatto che la Corte di Cassazione si è oramai stabilmente orientata a considerare fiscalmente irrilevante il trasferimento patrimoniale dal disponente al trustee, dovendosi dare rilievo esclusivamente alle successive destinazioni patrimoniali poste in essere dal trustee a favore dei beneficiari (c.d. “tassazione all’uscita”) ed a tale interpretazione si adegua.

In particolare l’Agenzia prende atto che l’imposta sulle successioni e donazioni è dovuta solo in seguito ai trasferimenti ai beneficiari del patrimonio vincolato in trust e, prendendo posizione su diversi momenti della vita del trust, afferma che:

  • l’atto istitutivo del trust, se redatto con atto pubblico o con scrittura privata autenticata, è assoggettato alla sola imposta di registro in misura fissa (art. 11, Tariffa, parte prima, del DPR n. 131/1986);
  • l’atto di dotazione dei beni in trust posto in essere dal disponente con atto pubblico o con scrittura privata autenticata è anch’esso soggetto alla sola imposta di registro in misura fissa ai sensi del prima citato art. 11. Se tale atto ha ad oggetto beni immobili o diritti reali immobiliari, le conseguenti formalità e volture catastali sono soggette alle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa;
  • l’eventuale atto pubblico o scrittura privata autenticata di sostituzione del trustee è anch’esso soggetto alla sola imposta di registro in misura fissa e, nel caso di titolarità di immobili, anche le formalità e volture catastali eseguite per effetto dell’atto di sostituzione del trustee sono assoggettate alle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa;
  • le operazioni di gestione poste in essere dal trustee durante la vita del trust sono soggette ad autonoma imposizione secondo la natura e gli effetti giuridici degli atti posti in essere (ad esempio atti di acquisto o di vendita di beni);
  • sono gli atti con i quali i beni vincolati in trust vengono assegnati ai beneficiari che soddisfano il presupposto impositivo dell’imposta sulle successioni e donazioni, rappresentato da un trasferimento di ricchezza stabile e non meramente strumentale, e lo stesso vale per le imposte ipotecaria e catastale.

Tenuto conto di quanto sopra, e del fatto che secondo l’Agenzia delle Entrate “il trust, è un rapporto giuridico complesso con un’unica causa fiduciaria e tutte le vicende del trust (istituzione, dotazione patrimoniale, gestione, realizzazione dell’interesse del beneficiario, il raggiungimento dello scopo) sono collegate alla medesima causa”, per l’imposizione delle attribuzioni patrimoniali dal trustee ai beneficiari si deve tenere conto:

  • del rapporto di parentela tra il disponente e il beneficiario interessato dall’attribuzione;
  • delle aliquote e delle franchigie in vigore al momento dell’attribuzione del bene dal trustee al beneficiario;
  • dell’eventuale spettanza di esenzioni e/o di agevolazioni per come disciplinate al momento dell’attribuzione dal trustee al beneficiario;
  • del valore dei beni alla data di tale attribuzione, determinato applicando le disposizioni di cui all’art. 56 del D.Lgs. n. 346/1990.

Gli atti di attribuzione di beni immobili o diritti reali immobiliari dal trustee ai beneficiari, infine, scontano anche le imposte ipotecaria e catastale in misura proporzionale.

In merito riteniamo utile rammentare che qualora il trustee si faccia carico del pagamento delle imposte sulle successioni e donazioni, nonché di quelle ipotecarie e catastali, dovute dai beneficiari al momento dell’attribuzione finale a loro dei beni vincolati in trust, tale pagamento delle imposte rappresenta una maggiore attribuzione dal trustee ai beneficiari e, in quanto tale, anch’essa da assoggettare all’imposta sulle successioni e donazioni.

Con riferimento alle attribuzioni dal trustee ai beneficiari, si osserva che è necessario distinguere tra attribuzioni del capitale e attribuzioni del reddito e che queste ultime sono fiscalmente irrilevanti per il beneficiario perché o già tassate in capo al trust (se fiscalmente “opaco”) ovvero già tassate in capo ai beneficiari (se il trust è fiscalmente trasparente).

In merito a tali attribuzioni si rammenta inoltre che sono fiscalmente irrilevanti le attribuzioni di capitale effettuate dal trustee a favore del disponente (sia in quanto tale sia nella sua qualità di beneficiario) in quanto trattasi di mera restituzione del fondo in trust al soggetto che lo aveva conferito, non implicante alcun arricchimento patrimoniale per il ricevente[2].

La bozza di circolare in commento non prende posizione espressa in merito agli impieghi del fondo in trust nell’interesse dei beneficiari. In verità si ritiene che il fatto che l’Agenzia delle Entrate menzioni quale fattispecie soggetta all’imposta sulle successioni e donazioni la sola attribuzione dei beni dal trustee ai beneficiari sia significativa e non casuale. Nelle risposte a interpello n. 351/2021 e n. 352/2021 l’Agenzia delle Entrate si era già pronunciata precisando come nelle vicende del trust trovassero piena applicazione le disposizioni di cui al D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 (“TUS”) e ciò trova conferma in quanto esposto nella bozza di circolare in commento. Si ritiene che ne consegua ragionevolmente che gli impieghi del fondo in trust a favore dei beneficiari siano soggetti ad imposizione solo se soddisfano le disposizioni del TUS e che, pertanto, non scontino l’imposta sulle donazioni le attribuzioni patrimoniali dal trustee ai beneficiari (liberalità informali o indirette) che non risultino da atti soggetti a registrazione[3].

Sono molte le problematiche interpretative che la bozza di circolare lascia irrisolte. Ad esempio l’Agenzia non coglie l’occasione per pronunciarsi in merito alla entificazione, o meno, del trust ai fini delle imposte diverse da quelle sul reddito. In merito si osserva che la dottrina prevalente ritiene che l’entificazione disposta dall’art. 73 del DPR n. 917/1986 valga anche ai fini delle altre imposte, mentre la giurisprudenza prevalente ritiene che l’entificazione del trust valga ai soli fini delle imposte sul reddito. Si auspica che l’Agenzia vorrà davvero cogliere il beneficio della consultazione pubblica e chiarire, con la versione definitiva della circolare, le molteplici questioni che gli operatori sottoporranno alla sua attenzione rispondendo alla consultazione.

In ogni caso, con il riconoscimento da parte dell’Agenzia delle Entrate della “tassazione all’uscita” quale regime fiscale disciplinante i trasferimenti patrimoniali che interessano la vita di un trust si chiude finalmente una lunga era contenziosa e la fase di utilizzo del trust quale strumento di pianificazione fiscale e si rende ora possibile valorizzare appieno le molteplici possibilità di utilizzo di quello che ad oggi è il più complesso ed al tempo stesso il più duttile strumento che l’ordinamento ci mette a disposizione in sede di pianificazione patrimoniale.

 


[1] Circolari n. 48/E del 6 agosto 2007 e n. 3/E del 22 gennaio 2008

[2] In merito si veda Agenzia delle Entrate, risposte a interpello n. 106/2021 e n. 352/2021, nonché Corte di Cassazione, sentenza n. 8719 del 30 marzo 2021.

[3] Per un approfondimento in merito rinviamo a A. Vasapolli C. Valas, Trust liberali, la rilevanza delle attribuzioni ai beneficiari nell’imposta sulle donazioni, Norme e Tributi Mese, ottobre 2020, p. 69.

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