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Trust estero: chiarimenti AE sulla tassazione di conferimenti immobiliari e titoli bancari esistenti in Italia

11 Settembre 2019
Di cosa si parla in questo articolo

Con Risposta n. 371 del 10 settembre 2019 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulle modalità di tassazione ai fini delle imposte di successione, ipotecarie e catastali di una successione testamentaria comportante conferimento di un bene immobile e di titoli bancari esistenti nello Stato italiano in un trust costituito per testamento a favore della nipote di de cuius residente in Australia.

Richiamando le proprie Circolari del 6 agosto 2007, n. 48, e del 22 gennaio 2008, n. 3, l’Agenzia ha ricorda come al conferimento di beni in trust deve essere applicata l’imposta sulle successioni e donazioni in misura proporzionale avendo riguardo, ai fini della determinazione delle aliquote, al rapporto di parentela intercorrente tra il disponente e il beneficiario.

Conseguentemente, alla successione testamentaria oggetto di interpello, poiché beneficiario finale del patrimonio costituito nel trust è la nipote del de cuius, risulta applicabile l’imposta sulle successioni e donazioni con l’aliquota del 6%, senza alcuna franchigia, come previsto dall’art. 2, comma 48, lett. b), del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262.

Per quanto riguarda la base imponibile, occorre far riferimento all’art. 2, comma 48, del decreto-legge n. 262 del 2006, che prevede che, ai fini dell’applicazione dell’imposta alle successioni, la base imponibile è determinata con riferimento al “valore complessivo netto dei beni” devoluti a ciascun beneficiario (erede o legatario). Le modalità di determinazione del predetto valore complessivo netto sono precisate nell’articolo 8, commi 1 e 3, del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 (TUS).

L’imposta di successione va applicata con riferimento ai beni situati in Italia ed indicati nell’art. 2 del TUS.

Pertanto, nel caso di specie, essendo il “de cuius” residente in Australia al momento della sua morte, l’imposta di successione è dovuta limitatamente ai beni e ai diritti esistenti nel territorio dello Stato italiano, come individuati ai sensi del citato art. 2 del TUS, che siano stati conferiti nel trust testamentario in oggetto, tra i quali l’immobile situato in Italia (immobile di categoria A/2).

Anche i titoli bancari conferiti nel trust vanno assoggettati ad imposta sulle successioni e donazioni, se esistenti nello Stato italiano a norma dei criteri dettati dal citato comma 3.

Infine, alla successione testamentaria in oggetto, la quale comporta un conferimento dell’appartamento sito in Italia nel trust avente effetti traslativi, si applicano anche le imposte ipotecaria e catastale con l’aliquota proporzionale, pari rispettivamente al 2 e all’1 per cento.

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