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Giurisprudenza

Concordato di gruppo e trattamento differenziato fra classi di creditori

7 Maggio 2024

Sara Donini

Tribunale di Bari, 9 gennaio 2024 – Pres. Simone, Rel. De Palma

Di cosa si parla in questo articolo

Con decreto del 9 gennaio 2024, il Tribunale di Bari (Pres. Simone, Rel. De Palma), su ricorso presentato da quattro società, ha dichiarato aperta la procedura di concordato preventivo di gruppo, sub specie in continuità diretta, pronunciandosi in senso positivo sulla sussistenza dei requisiti per la sua ammissione, con particolare riferimento alla suddivisione dei creditori in classi.

Infatti, ha affrontato il tema dell’ammissibilità di trattamenti differenziati fra creditori appartenenti a classi diverse, oggi espressamente consentito dall’art. 85, comma 1, D. Lgs. n. 14/2019, a norma del quale “Il piano può prevedere la suddivisione dei creditori in classi con trattamenti differenziati tra creditori appartenenti a classi diverse”.

Nel concordato di specie, trattandosi di classi relative a creditori chirografari ab origine, ovvero di crediti divenuti tali a seguito di degrado (cfr. art. 84, comma 5, D.Lgs. n. 14/2019 a norma del quale il credito degradato viene parificato al chirografario), secondo il Tribunale non può porsi alcun dubbio sull’ammissibilità di un trattamento differenziato fra classi diverse.

Inoltre, il Collegio ha ricordato che, benché il trattamento differenziato fra classi diverse sia oggi consentito per tabulas, è comunque necessario che venga rispettata la previsione di cui all’art. 88, comma 1, terzo periodo, D.Lgs. n. 14/2019, in forza del quale il trattamento dei crediti erariali degradati “non può essere differenziato rispetto a quello degli altri crediti chirografari ovvero, nel caso di suddivisione in classi, dei crediti rispetto ai quali è previsto un trattamento più favorevole”.

Nel caso di specie, si è ritenuta pienamente rispettata tale disposizione, giacché i crediti erariali degradati risultano essere stati “trattati meglio di tutte le altre classi”.

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