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Trasparenza e obblighi di pubblicazione nei contratti pubblici: i chiarimenti dell’ANAC

11 Dicembre 2020
Di cosa si parla in questo articolo

Si pubblicano di seguito le massime pubblicate dall’ANAC con le delibere numero 1047 e numero 1054, entrambe del 25 novembre 2020, contenenti indicazioni specifiche sugli obblighi di pubblicazioni riguardanti rispettivamente la “Pubblicazione dei dati sui compensi concernenti gli incentivi tecnici di cui all’art. 113, d.lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici), al personale dipendente” e “Interpretazione della locuzione “enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione” e di “svolgimento di attività professionali” di cui all’art. 15, co.1, lett. c) del d.lgs. 33/2013 (Decreto Trasparenza)”.

Delibera ANAC n. 1047 del 25 novembre 2020

Alla luce del vigente quadro normativo non sussiste un obbligo di pubblicazione, ai sensi del d.lgs. 33/2013, delle determine dirigenziali di liquidazione degli incentivi tecnici di cui all’art. 113 del d.lgs. 50/2016 al dipendente delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori. I dati contenuti nelle predette determinazioni possono essere pubblicati ai sensi dell’art. 18 del d.lgs. 33/2013, poiché le somme sono liquidate a fronte di incarichi attribuiti al personale dipendente dell’amministrazione aggiudicatrice o dell’ente aggiudicatore.

Delibera ANAC 1054 del 25 novembre 2020

Nel decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 è assente una definizione di “enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione” di cui all’art. 15, co. 1, lett. c), del d.lgs. 33/2013.

Al riguardo, appare ragionevole fare riferimento alla definizione contenuta nell’art. 1, co.2, lett. d) del d.lgs. 39/2013 e ai chiarimenti forniti in proposito dall’Autorità, in particolare nella delibera n. 553/2019, tenuto conto della comune ratio di garantire anche l’imparzialità nello svolgimento dell’incarico ed evitare situazioni di conflitto di interessi.

Ne consegue che per “ente regolato dalla pubblica amministrazione” deve intendersi l’ente sul quale il soggetto pubblico esplica poteri che incidono sullo svolgimento dell’attività principale, anche attraverso il rilascio di autorizzazioni o concessioni, l’esercizio continuativo di poteri di vigilanza, di controllo o di certificazione, mentre per “ente finanziato da una pubblica amministrazione” l’ente la cui attività è finanziata attraverso rapporti convenzionali, quali contratti pubblici, contratti di servizio pubblico e di concessione di beni pubblici, purché i finanziamenti abbiano le caratteristiche della rilevanza economica e della continuità/stabilità temporale.

Per quanto riguarda l’individuazione dei dati da pubblicare, secondo un criterio di ragionevolezza e coerenza sistematica, si ritiene che, ai fini dell’obbligo di pubblicazione, ai sensi dell’articolo 15, co. 1, lett. c), sia sufficiente l’indicazione della carica o dell’incarico ricoperto e la denominazione dell’ente privato regolato o finanziato.

In merito al periodo temporale a cui fare riferimento per l’individuazione degli incarichi da pubblicare, occorre considerare gli incarichi in corso o svolti in un periodo di tempo delimitato antecedente il conferimento dell’incarico, che può essere parametrato al periodo di raffreddamento di due anni previsto nel d.lgs. 39/2013 (artt. 4 e 5).

Quanto ai dati da pubblicare sull’attività professionale, in relazione allo scopo della norma, sono da rendere, almeno, le informazioni relative al settore e alle materie che costituiscono l’oggetto principale dell’attività professionale svolta nei confronti sia di soggetti pubblici sia di soggetti privati e l’indicazione della tipologia di tali soggetti. Ciò al fine di consentire all’amministrazione ogni opportuna valutazione in ordine a eventuali situazioni di conflitti di interesse.

Di cosa si parla in questo articolo
Una raccolta sempre aggiornata di Atti, Approfondimenti, Normativa, Giurisprudenza.
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